edilizia economica e popolare

LEGGE 18 aprile 1962, n. 167.

GU300462

Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.
1. I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o
che siano capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano
delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere
economico o popolare nonché alle opere e servizi complementari,
urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.
Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione
del Consiglio comunale, alla formazione del piano.
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, può, con un suo
decreto, disporre la formazione del piano nei Comuni che non si
siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente,
nonostante invito motivato da parte del Ministro stesso, quando
se ne ravvisi la necessità e, in particolare, quando ricorra una
delle seguenti condizioni:
a) che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;
b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;
c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o
turismo;
d) che abbiano un indice di affollamento secondo i dati
ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, superiore a 1,5;
e) nei quali sia in atto un incremento demografico
straordinario;
f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane
superiore all'8 per cento.
Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la
formazione di un piano di zona consortile ai sensi della
presente legge.
La Regione può disporre, a richiesta di una delle
amministrazioni comunali interessate, la costituzione di
consorzi obbligatori fra comuni limitrofi per la formazione di
piani di zona consortili.



2. Qualora nel termine di 180 giorni decorrente dalla data di
entrata in vigore della presente legge o, nei casi di cui
all'art. 1, terzo comma, dalla comunicazione del provvedimento
del Ministro per i lavori pubblici, il Comune non abbia
deliberato il piano, il Prefetto, salvo il caso di proroga
concessa dal Ministro su richiesta del comune, provvede alla
nomina di un commissario per la formazione del piano.
Il commissario è tenuto a compilare il piano entro i 180
giorni dalla data del decreto di nomina e a portarlo entro i
successivi 30 giorni a conoscenza del Consiglio comunale.


3. L'estensione delle zone da includere nei piani è
determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e
popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per
cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a
soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel
periodo considerato.
Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle
zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori
vigenti, con preferenza in quelle di espansione dell'aggregato
urbano.
Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali
insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia
richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta
necessaria per la realizzazione del piano.
Ove si manifesti l'esigenza di reperire in parte le aree per
la formazione dei piani in zone non destinate all'edilizia
residenziale nei piani regolatori vigenti, o si renda comunque
necessario apportare modifiche a questi ultimi, si può procedere
con varianti agli stessi. In tal caso il piano approvato a norma
della presente legge costituisce variante al piano regolatore.
Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone
riservate all'edilizia economica e popolare ai sensi dei
precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione
il quale è compilato a norma dell'articolo 34 della legge 17
agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed è approvato
a norma dell'articolo 8 della presente legge.
I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano
regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi
per l'approvazione. In tali ipotesi il piano delle zone
suddette, approvato con le modalità di cui al comma precedente,
è vincolante in sede di approvazione del piano regolatore.



4. Il piano deve contenere i seguenti elementi:
a) la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati
ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonché ad edifici
pubblici o di culto;
b) la suddivisione in lotti delle aree, con l'indicazione
della tipologia edilizia e, ove del caso, l'ubicazione e la
volumetria dei singoli edifici;
c) la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la
cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere
stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.


5. Il progetto del piano è costituito dai seguenti
elaborati:
1) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000, contenente
le previsioni del piano regolatore, ovvero, quando questo non
esista, le indicazioni del programma di fabbricazione, con la
precisa individuazione delle zone destinate all'edilizia
popolare;
2) planimetria in scala non inferiore ad 1:2.000, disegnata
sulla mappa catastale e contenente gli elementi di cui all'art.
4;
3) gli elenchi catastali delle proprietà comprese nel piano;
4) il compendio delle norme urbanistiche edilizie per la
buona esecuzione del piano;
5) relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della
spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per
l'attuazione del piano.


6. Entro cinque giorni dalla deliberazione di adozione da
parte del Consiglio comunale, il piano deve essere depositato
nella segreteria comunale e rimanervi nei dieci giorni
successivi.
Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico
mediante avviso da affiggere all'albo del Comune e da inserire
nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonché mediante
manifesti.
Entro venti giorni dalla data di inserzione nel Foglio annunzi
legali, gli interessati possono presentare al Comune le proprie
opposizioni.
Nello stesso termine stabilito per il deposito nella
segreteria comunale, il sindaco comunica il piano anche alle
competenti Amministrazioni centrali dello Stato, ove esso
riguardi terreni sui quali esistano vincoli paesistici,
artistici o militari o che siano in uso di dette
Amministrazioni.
Le Amministrazioni predette devono trasmettere al Comune le
loro eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla ricevuta
comunicazione.


7. Decorso il periodo per le opposizioni e osservazioni,
nonché il termine di trenta giorni di cui all'ultimo comma del
precedente art. 6, il sindaco, nei successivi trenta giorni,
trasmette tutti gli atti, con le deduzioni del Consiglio
comunale sulle osservazioni ed opposizioni presentate, al
provveditore regionale alle opere pubbliche.


8. I piani sono approvati dal provveditore regionale alle
opere pubbliche, sentita la sezione urbanistica regionale, se
non comportano varianti ai piani regolatori vigenti e se non vi
sono opposizioni od osservazioni da parte delle Amministrazioni
centrali dello Stato.
Qualora il piano comporti varianti al piano regolatore ovvero
vi siano opposizioni od osservazioni da parte dei Ministeri di
cui al comma che precede, il provveditore regionale alle opere
pubbliche, riscontrata la regolarità degli atti, li trasmette,
entro trenta giorni dal ricevimento, al Ministero dei lavori
pubblici con una relazione della sezione urbanistica regionale.
In tal caso i piani sono approvati dal Ministro per i lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Con gli stessi provvedimenti di approvazione dei piani di cui
ai due commi precedenti sono decise anche le opposizioni.
Il decreto di approvazione di ciascun piano va inserito per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed è
depositato, con gli atti allegati, nella segreteria comunale a
libera visione del pubblico.
Dell'eseguito deposito è data notizia, a cura del sindaco, con
atto notificato nella forma delle citazioni, a ciascun
proprietario degli immobili compresi nel piano stesso, entro
venti giorni dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale.
Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del
piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di
fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso
pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano
ai limiti ed ai rapporti di cui all'articolo 17 della legge 6
agosto 1967, n. 765, sono approvate con deliberazione del
consiglio comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi
dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.


9. I piani approvati ai sensi del precedente art. 8 hanno
efficacia per dieci anni dalla data del decreto di
approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati di
esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Per giustificati motivi l'efficacia dei piani può, su
richiesta del Comune interessato, essere prorogata, con decreto
del Ministro per i lavori pubblici, per non oltre due anni.
L'approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di
indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed
edifici in esso previsti.
L'indicazione nel piano delle aree occorrenti per la
costruzione di edifici scolastici sostituisce a tutti gli
effetti la dichiarazione di idoneità preveduta dall'art. 8 della
legge 9 agosto 1954, numero 645.
Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il
periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione a norma
degli articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma
dell'art. 1.


10. I Comuni ed i Consorzi, di cui all'art. 1, ultimo comma,
possono riservarsi l'acquisizione, anche mediante esproprio,
fino ad un massimo del 50 per cento delle aree comprese nel
piano, e sono autorizzati a cederne il diritto di superficie o a
rivenderle, previa urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei
proprietari, a norma del successivo art. 16, ad enti o privati
che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche
o popolari.
Il prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del
prezzo di acquisto o dell'indennità di esproprio, maggiorato
delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti
urbanistici, tenendo conto, inoltre, della destinazione e dei
volumi edificabili.
Le rimanenti aree edificabili possono essere richieste per la
costruzione di case popolari:
a) dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni;
b) dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello
Stato e dagli Istituti autonomi per le case popolari;
c) dall'I.N.A.-Casa;
d) dalle Società cooperative per la costruzione di case
popolari a favore dei propri soci;
e) dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani;
f) dagli enti morali, dagli enti e dagli istituti che
costruiscono case popolari da assegnare in locazione o con patto
di futura vendita, non aventi scopo di lucro.
Gli enti indicano al sindaco o al presidente del Consorzio le
aree che intendono scegliere e l'entità delle costruzioni che
sulle stesse intendono eseguire, entro il mese di novembre di
ogni anno.


11. Entro il primo bimestre di ogni anno, in relazione al
fabbisogno di aree per le costruzioni da parte degli enti
indicati nel precedente articolo 10 e per i servizi di carattere
generale di cui al successivo art. 19, tenendo conto delle aree
già prescelte dal Comune o dal Consorzio per l'esecuzione del
proprio programma e per l'utilizzazione, ai fini del primo comma
dell'articolo 10, delle aree di cui all'art. 16, sulle quali i
proprietari abbiano richiesto di costruire in proprio case
popolari, viene compilato, tenendo conto dell'esigenza del
coordinato utilizzo delle aree, l'elenco delle aree che si
intendono acquistare o espropriare da parte degli enti stessi.
Nel caso di piano comunale, l'elenco è compilato da una
Commissione presieduta dal Sindaco e composta:
a) di due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;
b) del capo dell'Ufficio tecnico comunale;
c) dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile o di un
suo delegato;
d) del presidente dell'Istituto autonomo provinciale per le
case popolari o di un suo delegato;
e) di un rappresentante dell'I.N.A.-Casa.
Nel caso di piano consorziale, la composizione della
Commissione rimane invariata, per quanto riguarda le lettere c)
d) ed e). I membri di cui alle lettere a) e b) si ripetono per
ciascun Comune, aderente al Consorzio. Il presidente di questo
presiede la Commissione.
Potranno essere sentiti gli enti indicati nell'art. 10.



12. L'indennità di espropriazione delle aree è determinata
dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13
della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al sindàco
l'indennità fissata.
In aggiunta all'indennità, è contemporaneamente corrisposta al
proprietario espropriato, per ogni anno e frazione di anno
calcolata ad anno intero compresi tra la data di approvazione
del piano e la data del decreto di esproprio, una somma pari al
2 per cento dell'importo medio degli indennizzi o, mancanza, dei
prezzi di acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per
metro quadrato, per le espropriazioni o gli acquisti effettuati
nella zona, ai sensi della presente legge, in ciascuno di tali
anni o frazioni di anno.



13. Il Prefetto comunica la richiesta di espropriazione e la
indennità determinata ai proprietari interessati i quali entro
il perentorio termine di trenta giorni possono dichiarare di
essere disposti ad un accordo bonario sull'indennità stessa.
Tale dichiarazione è dal Prefetto comunicata all'ente al quale
l'area è stata destinata.



14. Qualora nel termine indicato nell'art. 13, non sia
intervenuta dichiarazione di accordo bonario o questo non sia
stato seguito dall'atto di cessione, il Prefetto, ricevuta la
prova dell'avvenuto deposito dell'indennità di espropriazione in
misura pari a quella indicata nell'art. 12, emette
immediatamente il decreto di espropriazione.
Qualsiasi contestazione concernente l'indennità di
espropriazione non interrompe il corso della espropriazione
stessa e non ne impedisce gli effetti. L'azione giudiziaria deve
essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
data di notificazione del decreto di espropriazione.



15. Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di
diretto dominio e, in genere, ogni altra azione esperibile sulle
aree soggette ad espropriazione non possono interrompere il
corso di questa né impedirne gli effetti.
Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti dei terzi,
compresi quelli di uso civico si trasferiscono, ad ogni effetto,
sulla indennità di espropriazione.



16. I proprietari delle aree comprese nei piani approvati ai
sensi della presente legge e non destinate nei piani stessi agli
usi previsti dall'articolo, 4, lettere a) e c), possono, entro
il mese di novembre di ogni anno, presentare domanda al sindaco
di costruire direttamente, sulle aree stesse, fabbricati aventi
caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare.
Il sindaco concede la licenza di costruzione su parere
conforme della Commissione di cui all'art. 11, richiesto ai fini
del coordinato utilizzo delle aree comprese nei piani, e sempre
che non sussistano prevalenti esigenze degli enti indicati
nell'art. 10.
I progetti debbono essere preventivamente approvati
dall'Ufficio del genio civile, al quale spetta di accertare che
le costruzioni siano di tipo economico o popolare.
Le spese per le opere di urbanizzazione primaria, di cui
all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono a
carico dei proprietari, in proporzione al volume edificabile
consentito, e devono essere rimborsate al Comune all'atto della
concessione della licenza edilizia.
Il Comune ha la facoltà di affidare l'esecuzione delle opere
stesse ai proprietari, con le modalità e per l'importo di spesa
relativo da stabilirsi in sede di stipulazione della convenzione
prevista all'articolo 18, quarto comma.
Nella convenzione sopracitata è, inoltre, determinata la quota
delle spese relative alle opere di urbanizzazione secondaria,
posta a carico dei proprietari, in proporzione al volume
edificabile consentito.



17. I proprietari che si avvalgono delle disposizioni
dell'art. 16 devono iniziare le costruzioni entro centoventi
giorni dalla data di comunicazione dell'ottenuta licenza e
ultimarle entro il biennio dall'inizio della costruzione.
L'accertamento dell'inizio e della ultimazione delle
costruzioni è effettuato dagli Uffici del genio civile.
Qualora le costruzioni non siano iniziate nel predetto termine
di centoventi giorni, le aree relative sono destinate ad
acquisti od espropriazioni secondo le norme della presente
legge, ma il prezzo di acquisto o l'indennità sono corrisposte
al proprietario con una riduzione del 10 per cento a titolo di
penale.
L'ammontare della penale è versato al Comune direttamente
dall'acquirente o espropriante ed è impiegato dal Comune per
l'acquisto o l'esproprio delle aree a norma della presente legge
e per l'esecuzione delle aree di cui al successivo art. 19.
Qualora i lavori siano stati iniziati ma non ultimati nei
termini di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro
per i lavori pubblici promuove l'espropriazione della
costruzione per completarla e destinarla alle categorie di cui
alla legge 9 agosto 1954, n. 640.
Il prezzo di espropriazione della parte costruita non può
superare l'ammontare dell'indennizzo calcolato, per
l'espropriazione dell'area, ai sensi dell'articolo 12, oltre,
per le eventuali addizioni, la minor somma tra lo speso ed il
migliorato.
I termini di cui al primo comma del presente articolo possono
essere congruamente prorogati dalla Commissione di cui all'art.
11, qualora si tratti di costruzione destinata ad alloggi del
proprietario dell'area e per la quale il proprietario stesso
abbia fatto richiesta di fruire dei benefici di cui alle leggi
vigenti sull'edilizia economica o popolare.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per
le costruzioni effettuate sulle aree cedute dai comuni a norma
del primo comma dell'art. 10.


18. L'Ufficio del genio civile esercita la vigilanza sulle
costruzioni di cui agli artt. 16 e 17 per assicurarne la
rispondenza alle norme della presente legge: qualora ne constati
l'inosservanza ordina l'immediata sospensione dei lavori, con
riserva dei provvedimenti necessari per la modifica delle
costruzioni.
In caso di contravvenzione all'ordine di sospensione si
applicano le sanzioni prevedute dall'art. 41, lettera b), della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
La dichiarazione di abitabilità dei fabbricati di cui al
presente articolo è rilasciata previa presentazione al Comune di
un certificato dell'Ufficio del genio civile attestante che la
costruzione eseguita è conforme al progetto vistato ai sensi del
primo comma.
Per i primi dieci anni dalla data del rilascio della
dichiarazione di abitabilità, gli alloggi di cui è ammessa la
costruzione a norma dell'articolo 16 possono essere dati in
locazione per un canone annuo stabilito in apposita convenzione
con il Comune e rapportato al costo di costruzione dell'alloggio
più le corrispondenti quote del valore dell'area, nella misura
determinata dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo
12, e dell'importo delle spese per le opere di urbanizzazione
primaria, a carico del proprietario ai sensi dell'articolo 16,
ultimo comma. Il costo di costruzione dell'alloggio e l'importo
delle opere di urbanizzazione primaria sono stabiliti nella
stessa convenzione, la quale deve essere stipulata con il Comune
prima della concessione della licenza edilizia. La convenzione
deve essere trascritta a cura del proprietario ed è ammessa ai
benefici dell'articolo 20, primo e secondo comma.



19. I comuni sono obbligati a provvedere, con priorità
rispetto ad altre zone, alla sistemazione della rete viabile,
alla dotazione dei necessari servizi igienici e
all'allacciamento alla rete dei pubblici servizi delle zone
incluse nei piani, utilizzate dagli enti pubblici
istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e
popolare e da cooperative edilizie.



20. Salve le agevolazioni tributarie consentite dalle vigenti
disposizioni, gli atti di acquisto o di espropriazione di cui
agli artt. 13 e 14 della presente legge sono sottoposti a
registrazione a tassa fissa e le imposte ipotecarie sono ridotte
al quarto.
Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
Qualora le aree acquistate o espropriate non possano, per
qualsiasi ragione, essere utilizzate dagli enti per i fini della
presente legge o siano lasciate senza uso per un periodo di
cinque anni dall'acquisto, si incorre nella decadenza dai
benefici fiscali previsti dal presente articolo.