Legge professionale Forense
Viene riportato qui di seguito il testo della vigente Legge professionale
Forense alla quale deve attenersi ed ispirarsi il comportamento degli Avvocati
Italiani. R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (1)
Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (2).
TITOLO I
Disposizioni generali
1. Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato o di
procuratore se non è iscritto nell'albo professionale.
Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati e procuratori che, dopo averne
acquistato il diritto, sono stati cancellati dall'albo per una causa che non
sia di indegnità.
La violazione della disposizione del primo comma di questo articolo, quando non
costituisca più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di
avvocato o di procuratore, a norma dell'art. 498 del codice penale, e, nel caso
di esercizio abusivo delle funzioni, a norma dell'articolo 348 dello stesso
codice.
2. [Le professioni di avvocato e di procuratore sono distinte. Per esercitarle
cumulativamente e necessaria l'iscrizione in entrambi gli albi professionali]
(2/a).
Non si può essere iscritti che in un solo albo di avvocati ed in un solo albo
di procuratori.
3. L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile
con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in
nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto
avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di
direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di
ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica
fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni
esattoriali.
È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio
sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni
pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della lista civile, del gran
magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed
in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta
a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente
nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia
carattere scientifico o letterario (3).
Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:
a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti
superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato;
b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi
denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo
comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il
quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso
all'albo (4).
4. Gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare la professione davanti a
tutte le Corti d'appello, i Tribunali e le Preture della Repubblica.
Davanti alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti
in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare, al Tribunale superiore
delle acque pubbliche ed alla Commissione centrale per le imposte dirette il
patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo
speciale di cui all'articolo 33 (5).
5-6. (abrogati)
7. Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e
l'assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato ovvero da un
procuratore assegnato ad uno dei Tribunali del distretto della Corte d'appello
e sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale. Nelle cause
commerciali davanti al Tribunale la parte che comparisca personalmente deve
essere assistita da un procuratore o da un avvocato.
Nulla è innovato alle norme che disciplinano i procedimenti davanti ai
conciliatori, a quelle che regolano la rappresentanza e la difesa delle
amministrazioni dello Stato e alle disposizioni particolari relative a
determinati organi giurisdizionali.
8. I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo
17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui
frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine
degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno
la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.
I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al
primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad
esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è
compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto,
limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente
alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio
1997, n. 254, rientravano nelle competenze del pretore. Davanti ai medesimi
tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono essere nominati
difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre
dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del
pubblico ministero (5/b).
È condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo
comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del
circondario in cui il praticante procuratore è iscritto secondo la formula
seguente: "Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro
di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con
lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia" (6) (7/cost).
9. Con atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale o della Corte d'appello, da
comunicarsi in copia al Consiglio dell'ordine, il procuratore può, sotto la sua
responsabilità, procedere alla nomina di sostituti, in numero non superiore a tre,
fra i procuratori compresi nell'albo in cui egli trovasi iscritto.
Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti il procuratore che lo ha nominato.
Il procuratore può anche, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da
un altro procuratore esercente presso uno dei Tribunali della circoscrizione
della Corte d'appello e sezioni distaccate.
L'incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con
dichiarazione separata.
Nei giudizi davanti alle Preture la rappresentanza può essere conferita ad un
praticante procuratore.
10. Il procuratore deve risiedere nel capoluogo del circondario del Tribunale
al quale è assegnato, ma il Presidente del Tribunale, sentito il parere del
Consiglio dell'ordine, può autorizzarlo a risiedere in un'altra località del
circondario, purché egli abbia nel capoluogo un ufficio presso un altro
procuratore.
11. Il procuratore non può, senza giusto motivo, rifiutare il suo ufficio.
12. Gli avvocati ed i procuratori debbono adempiere al loro ministero con dignità
e con decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad
esercitare nell'amministrazione della giustizia.
Essi non possono esercitare la professione se prima non hanno giurato.
Il giuramento è prestato in una pubblica udienza della Corte d'appello o del
Tribunale con la formula seguente: "Giuro di adempiere ai miei doveri
professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per
gli interessi superiori della Nazione".
13. Gli avvocati e i procuratori non possono essere obbligati a deporre nei
giudizi di qualunque specie su ciò che a loro sia stato confidato o sia
pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio, salvo quanto è
disposto nell'articolo 351, comma secondo, del codice di procedura penale
(6/cost). 14. I Consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori oltre ad
adempiere tutti gli altri compiti loro demandati da questa o da altre leggi: a)
esercitano le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali e dei
registri dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare nei confronti
degli iscritti negli albi e registri medesimi; b) vigilano sul decoro dei
professionisti; c) vigilano sull'esercizio della pratica forense; d) danno il
parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto
dall'articolo 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle
disposizioni vigenti (7); e) danno, nel caso di morte o di allontanamento di un
avvocato o di un procuratore, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse,
i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in
dipendenza della cessazione dell'esercizio professionale; f) interpongono i
propri uffici, a richiesta degli interessati, per procurare la conciliazione
delle contestazioni che sorgano tra avvocati e procuratori ovvero tra questi
professionisti ed i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale.
Quando gli avvocati ed i procuratori non dipendono dallo stesso Consiglio, la
conciliazione è promossa da quel Consiglio che ne sia stato per primo
richiesto. Qualora i poteri del Direttorio siano stati affidati al segretario o
ad un commissario, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile
1926, n. 563, o dell'art. 30, comma secondo, del regio decreto 1° luglio 1926,
n. 1130, le funzioni di cui alle lettere a) e d) sono esercitate da un Comitato
presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di quattro membri,
due avvocati e due procuratori, nominati dal Ministro delle corporazioni di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia tra i professionisti iscritti
negli albi della circoscrizione del Tribunale (8). Il Comitato è composto di
sei membri, tre avvocati e tre procuratori, qualora il numero complessivo degli
iscritti negli albi anzidetti sia maggiore di duecento (8). 15. L'alta
vigilanza sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore spetta
al Ministro di grazia e giustizia, che la esercita sia direttamente, sia per
mezzo dei primi presidenti e dei procuratori generali. TITOLO II Degli albi
professionali e delle condizioni per esservi iscritti 16.-36. (Omissis). TITOLO
III Della cancellazione dagli albi 37. (Omissis). TITOLO IV Della disciplina
degli avvocati e dei procuratori 38.-51. (Omissis). TITOLO V Del Consiglio
nazionale forense (49) 52.-56. (Omissis). 57. I criteri per la determinazione
degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori in
materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione
del Consiglio nazionale forense. Nello stesso modo provvede il Consiglio
nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei
giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo
militare. Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma
precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia (55).
58. I criteri di cui al precedente articolo, sono stabiliti con riferimento al
valore delle controversie ed al grado dell'autorità chiamata a conoscerne, e,
per i giudizi penali, anche alla durata di essi. Per ogni atto o serie di atti
devono essere fissati i limiti di un massimo e di un minimo. Nelle materie
stragiudiziali va tenuto conto dell'entità dell'affare. 59. La sentenza che
porti condanna nelle spese deve contenerne la tassazione. A tal fine ciascun
procuratore è obbligato a presentare, insieme con gli atti della causa, la nota
delle spese, delle proprie competenze e dell'onorario dell'avvocato, secondo le
norme del codice di procedura civile e del regolamento generale giudiziario.
Qualora tale obbligo non venga adempiuto, con la sentenza si provvede alla
tassazione delle spese nonché delle competenze di procuratore e dell'onorario
di avvocato in base agli atti della causa. I procuratori inadempienti sono
condannati con la stessa sentenza al pagamento a favore dell'erario dello Stato
di una somma da lire duecento a lire cinquecento. Per quanto riguarda
l'onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all'atto della
presentazione di essa ed in ogni caso non oltre dieci giorni dall'assegnazione
della causa a sentenza, il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati e
procuratori (56). 60. La liquidazione degli onorari è fatta dall'autorità
giudiziaria in base ai criteri stabiliti a termini dell'art. 57, tenuto conto
della gravità e del numero delle questioni trattate. Per le cause di valore
indeterminato o relative a materie non suscettibili di valutazione pecuniaria
si ha riguardo alla natura e all'importanza della contestazione. Per
determinare il valore della controversia si ha riguardo a ciò che ha formato
oggetto di vera contestazione. L'autorità giudiziaria deve contenere la
liquidazione entro i limiti del massimo e del minimo fissati a termini
dell'articolo 58. Tuttavia nei casi di eccezionale importanza, in relazione
alla specialità delle controversie, quando il pregio intrinseco dell'opera lo
giustifichi, il Giudice può oltrepassare il limite massimo; è parimenti in sua
facoltà, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l'onorario
in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del Giudice deve
essere motivata. Le stesse norme si applicano nei giudizi arbitrali. 61.
L'onorario dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, in materia sia
giudiziale sia stragiudiziale, è determinato, salvo patto speciale, in base ai
criteri di cui all'art. 57, tenuto conto della gravità e del numero delle
questioni trattate (56). Tale onorario, in relazione alla specialità della
controversia o al pregio o al risultato dell'opera prestata, può essere anche
maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese (56).
Fermo il disposto degli artt. 4 e 7 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1531, sul
procedimento d'ingiunzione, gli avvocati possono chiedere il decreto di ingiunzione
in confronto dei propri clienti anche all'autorità giudiziaria della
circoscrizione per la quale è costituito l'albo in cui sono iscritti, osservate
le norme relative alla competenza per valore (57). Le convenzioni in contrario
devono risultare da atto scritto (57). 62. Quando più avvocati abbiano prestato
simultaneamente l'opera loro nell'interesse della stessa parte, ciascuno ha
diritto nei confronti di quest'ultima, al proprio onorario, salva quella
riduzione che fosse reputata giusta in rapporto al concorso degli altri
avvocati. La stessa norma si applica nei giudizi penali. 63. Ai procuratori che
davanti alle giurisdizioni speciali e nelle cause penali compiono opera di
avvocato sono dovuti gli onorari che spetterebbero all'avvocato. 64. Gli onorari
e gli altri diritti dei procuratori sono determinati dalle norme generali della
tariffa e dalla tabella unite al R.D.L. 27 ottobre 1918, n. 1774, e dalle
successive modificazioni. Le tariffe per la determinazione degli onorari e
degli altri diritti dei procuratori possono essere rivedute ogni cinque anni
con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio
nazionale (58). 65. Le spese e gli onorari dei giudizi arbitrali, qualora non
siano stati tassati con la sentenza, sono liquidati dal presidente del
Tribunale nella cui circoscrizione la sentenza fu depositata. Il Presidente del
Tribunale provvede con decreto ingiungendo al debitore di adempiere
l'obbligazione nel termine che all'uopo gli prefigge ed avvertendolo che entro
lo stesso termine ha facoltà di proporre opposizione davanti al Tribunale.
L'opposizione è proposta con atto di citazione notificata alle altre parti
interessate. Si applicano le norme dei procedimenti per ingiunzione. 66. Gli
avvocati e i procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le
scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento degli onorari e dei
diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate.
Su reclamo dell'interessato il Consiglio dell'ordine ordina all'avvocato o al
procuratore di depositare gli atti e i documenti nella propria sede, e si
adopera per la composizione amichevole della controversia. Nel caso in cui
riesca la conciliazione ne è redatto verbale il quale ha valore, a tutti gli
effetti, di sentenza passata in giudicato. Il verbale di conciliazione è
depositato nella cancelleria del Tribunale locale, che a richiesta ne rilascia
copia in forma esecutiva. Se la conciliazione non ha luogo, i clienti non
possono ritirare gli atti della causa e le scritture prima che il Consiglio
dell'ordine abbia proceduto all'accertamento delle spese ed alla liquidazione
degli onorari. Nei casi di urgenza il Presidente del Consiglio dell'ordine può
adottare tutti i provvedimenti che valgano a conciliare i legittimi interessi
dell'avvocato o del procuratore con quelli del cliente. Le modalità per il
deposito degli atti, nel caso preveduto nel comma secondo, saranno stabilite
con successive disposizioni da emanarsi ai sensi dell'art. 101 (59). 67. Nel
termine di tre anni dalla morte dell'avvocato o del procuratore i suoi eredi
possono valersi delle speciali norme stabilite per il rimborso delle spese e
per il pagamento degli onorari. 68. Quando un giudizio è definito con
transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al
pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i
procuratori che hanno partecipato al giudizio degli ultimi tre anni fossero
tuttora creditori per il giudizio stesso. 69.-101. (Omissis). (1) Pubblicato
nella Gazz. Uff. 5 dicembre 1933, n. 281 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36-Gazz. Uff. 30 gennaio 1934, n.
24. (2) Nel testo del presente decreto sono state apportate le seguenti
sostituzioni di denominazioni (con esclusione degli articoli la cui disciplina
è da ritenersi superata): Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori,
al posto del Direttorio del sindacato degli avvocati e procuratori; Consigli
degli ordini, al posto dei Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori;
Consiglio nazionale forense, al posto della Commissione centrale, in virtù del
D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, che ha soppresso le organizzazioni
sindacali fasciste, del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, che detta norme
sui Consigli degli ordini, riportato al n. A/X e del D.Lgs.C.P.S. 21 giugno
1946, n. 6, contenente modificazioni all'ordinamento forense, riportato al n.
A/XI; Repubblica (o Stato) al posto di Regno, in virtù dell'art. 1,
D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 ed a causa del mutamento della forma
istituzionale dello Stato. Il termine "procuratore legale", contenuto
nella presente legge deve intendersi sostituito con il termine
"avvocato" per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997,
n. 27, riportata al n. A/XXII, in seguito alla soppressione dell'albo dei
procuratori legali. (2/a) Comma abrogato dall'art. 6, L. 24 febbraio 1997, n.
27, riportata al n. A/XXII. (3) Comma così modificato dall'articolo unico, L.
22 gennaio 1934, n. 36. La lista civile, di cui al secondo comma del presente
articolo, consisteva nell'assegnazione annua nel bilancio dello Stato di una
somma a favore del Re: l'istituto è da intendersi soppresso a causa della
mutata forma istituzionale dello Stato. (4) Lettera così modificata dall'art. 1,
L. 23 novembre 1939, n. 1949. Vedi, anche, l'art. 69, R.D. 22 gennaio 1934, n.
37, riportato al n. A/II. (5) Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs.Lgt. 19 ottobre
1944, n. 318, riportato al n. A/IX. (5/b) Comma così modificato dall'art. 10,
L. 27 giugno 1988, n. 242 (Gazz. Uff. 1° luglio 1988, n. 153) e poi dall'art.
246, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, riportato alla voce Ordinamento
giudiziario con la decorrenza ed i limiti previsti nello stesso art. 246 e
nell'art. 247 del suddetto decreto. (6) Così sostituito dall'art. 1, L. 24
luglio 1985, n. 406, riportata al n. A/XVII. (7/cost) La Corte costituzionale,
con sentenza 18-21 gennaio 1999, n. 5 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1999, n. 4, Serie
speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 33,
quinto comma, della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a
pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre profili o argomenti diversi,
con ordinanza 11-18 marzo 1999, n. 75 (Gazz. Uff. 24 marzo 1999, n. 12, Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. (6/cost) La
Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-8 aprile 1997, n. 87 (Gazz. Uff. 16
aprile 1997, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di
cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13,
sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della
Costituzione. (7) Lettera così modificata dall'art 1, n. 1, L. 23 marzo 1940,
n. 254, riportata al n. A/V. (8) Gli ultimi due commi, per il loro riferimento
a disposizioni dell'ordinamento corporativo (art. 8, terzo comma, L. 3 aprile
1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, e
art. 30 secondo comma, R.D. 1° luglio 1926, n. 1130, con norme per l'attuazione
della legge precedente), debbono ritenersi abrogati in virtù del D.Lgs.Lgt. 23
novembre 1944, n. 369, che ha soppresso le organizzazioni sindacali fasciste,
dettando norme per la liquidazione del loro patrimonio. Vedi, ora, gli artt. 8
e 9, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, riportato al n. A/X. (8) Gli ultimi
due commi, per il loro riferimento a disposizioni dell'ordinamento corporativo
(art. 8, terzo comma, L. 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei
rapporti collettivi di lavoro, e art. 30 secondo comma, R.D. 1° luglio 1926, n.
1130, con norme per l'attuazione della legge precedente), debbono ritenersi
abrogati in virtù del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, che ha soppresso le
organizzazioni sindacali fasciste, dettando norme per la liquidazione del loro
patrimonio. Vedi, ora, gli artt. 8 e 9, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382,
riportato al n. A/X. (55) Articolo così sostituito dall'art. 3 D.Lgs.Lgt. 22
febbraio 1946, n. 170. Vedi, anche, L'art. 1 L. 3 agosto 1949, n. 536 e
l'articolo unico L. 7 novembre 1957, n. 1051, riportata al n. B/III. (56) Comma
così sostituito dall'articolo unico della L. 22 gennaio 1934, n. 36. (56) Comma
così sostituito dall'articolo unico della L. 22 gennaio 1934, n. 36. (56) Comma
così sostituito dall'articolo unico della L. 22 gennaio 1934, n. 36. (57) Gli
ultimi due commi del presente articolo sono stati aggiunti dall'art. 1, n. 21,
L. 23 marzo 1940, n. 254, riportata al n. A/V. (57) Gli ultimi due commi del
presente articolo sono stati aggiunti dall'art. 1, n. 21, L. 23 marzo 1940, n.
254, riportata al n. A/V. (58) Vedi, ora, i provvedimenti riportati ai nn. B/IV
e B/V di questa voce. Vedi, anche, nota 55 all'art. 57 della presente legge.