Codice
civile
Disposizioni
sulla legge in generale
Capo I
Delle
fonti del diritto
Art. 1
Indicazione delle fonti
Sono
fonti del diritto:
1. le
leggi;
2. i
regolamenti;
3.
(abrogato) le norme corporative;
4. gli
usi.
Art. 2
Leggi
La
formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di
legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. (Costit. 70 e
seguenti, 87 e seguenti).
Art. 3
Regolamenti
Il
potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere
costituzionale.
Il
potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive
competenze, in conformità delle leggi particolari.
Art. 4
Limiti della disciplina regolamentari
I
regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle
leggi.
I
regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Art. 5
Norme corporative (abrogato)
Sono
norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i
contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro
nelle controversie collettive.
Art. 6
Formazione ed efficacia delle norme corporative (abrogato)
La
formazione e l'efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel Codice
Civile (2063 - 2081) e in leggi particolari.
Art. 7
Limiti della disciplina corporativa (abrogato)
Le
norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi
e dei regolamenti.
Art. 8
Usi
Nelle
materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in
quanto sono da essi richiamati.
(2°
comma abrogato). Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati
dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.
Art. 9
Raccolte di usi
Gli usi
pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati
si presumono esistenti fino a prova contraria.
Capo II
Dell'applicazione
della legge in generale
Art. 10
Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti
Le
leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo
a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.
(2°
comma abrogato) Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno
successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti
disposto.
Art. 11
Efficacia della legge nel tempo
La
legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (Costit.
25).
(2°
comma abrogato) I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro
efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella
della stipulazione.
Art. 12
Interpretazione della legge
Nell'applicare
la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla
intenzione del legislatore.
Se una
controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo
alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso
rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento
giuridico dello Stato.
Art. 13
Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative (abrogato)
Le
norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie
analoghe a quelli da esse contemplati.
Art. 14
Applicazione delle leggi penali ed eccezionali
Le
leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi
non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (Costit. 25; Cod.
Pen. 2).
Art. 15
Abrogazione delle leggi
Le
leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del
legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o
perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge
anteriore.
Art. 16
Trattamento dello straniero
Lo
straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a
condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.
Questa
disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere (2505).
Nota -
Gli artt. da 17 a 31 del presente Capo sono stati abrogati dall'art. 73, L. 31
maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in
vigore dal 2 settembre 199
Art. 17
Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di
famiglia (abrogato)
Lo
stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla
legge dello Stato al quale esse appartengono.
Tuttavia
uno straniero, se compie nella Repubblica un atto per il quale sia incapace
secondo la sua legge nazionale, è considerato capace se per tale atto secondo
la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia,
di successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero di atti di disposizioni
di immobili situati all'estero.
Art. 18
Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi (abrogato)
I
rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati
dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o,
in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della
celebrazione del matrimonio.
Art. 19
Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi (abrogato)
I
rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del
marito al tempo della celebrazione del matrimonio.
Il
cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti
patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge
nazionale comune.
Art. 20
Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli (abrogato)
I
rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre,
ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto
la madre ha legittimato il figlio.
I
rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale
dell'adottante al tempo dell'adozione.
Art. 21
Legge regolatrice della tutela (abrogato)
La
tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla
legge nazionale dell'incapace.
Art. 22
Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle
cose (abrogato)
Il
possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati
dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.
Art. 23
Legge regolatrice delle successioni per causa di morte (abrogato)
Le
successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge
dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui
eredita si tratta.
Art. 24
Legge regolatrice delle donazioni (abrogato)
Le
donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.
Art. 25
Legge regolatrice delle obbligazioni (abrogato)
Le
obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei
contraenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto
è stato conchiuso. E' salva in ogni caso la diversa volontà delle parti.
Le
obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove e
avvenuto il fatto dal quale esse derivano.
Art. 26
Legge regolatrice della forma degli atti (abrogato)
La
forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volontà è regolata dalla legge
del luogo nel quale l'atto è compiuto o da quella che regola la sostanza
dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei
contraenti, se è comune.
Le
forme di pubblicità degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione
dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose
stesse si trovano.
Art. 27
Legge regolatrice del processo (abrogato)
La
competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui
il processo si svolge
Art. 28
Efficacia delle leggi penali e di polizia (abrogato)
Le
leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro
che si trovano nel territorio dello Stato.
Art. 29
Apolidi (abrogato)
Se una
persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede in
tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe
applicarsi la legge nazionale.
Art. 30
Rinvio ad altra legge (abrogato)
Quando,
ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge straniera, si
applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da
essa fatto ad altra legge.
Art. 31
Limiti derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume (abrogato)
Nonostante
le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti
di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o
ente, o le private disposizioni e convenzioni possono aver effetto nel
territorio dello Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon
costume.
Legge
31 maggio 1995, n. 218
Riforma
del sistema italiano di Diritto internazionale privato
Titolo
I
Disposizioni
generali
Art. 1
Oggetto della legge
La
presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri
per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle
sentenze e degli atti stranieri.
Art. 2
Convenzioni internazionali
Le
disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
Nell'interpretazione
di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e
dell'esigenza della loro applicazione uniforme.
Legge
31 maggio 1995, n. 218
Riforma
del sistema italiano di Diritto internazionale privato
Titolo
II
Giurisdizione
italiana
Art. 3
Ambito della giurisdizione
La
giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente
in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a
norma dell'art. 77 Cod. Proc. Civ. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
La
giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle Sezioni 2, 3
e 4 del Titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo,
firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la L. 21 giugno
1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché
il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando
si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della
Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in
base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.
Art. 4
Accettazione e deroga della giurisdizione
Quando
non vi sia giurisdizione in base all'art. 3, essa nondimeno sussiste se le
parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per
iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di
giurisdizione nel primo atto difensivo.
La
giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un
giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga e provata per iscritto
e la causa verte su diritti disponibili.
La
deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la
giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.
Art. 5
Azioni reali relative ad immobili siti all'estero
La
giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto
beni immobili situati all'estero.
Art. 6
Questioni preliminari
Il
giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella
giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla
domanda proposta.
Art. 7
Pendenza di un processo straniero
Quando,
nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di
domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice
straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa
produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il
giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento
straniero non è riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia
prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata.
La
pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge
dello Stato in cui il processo si svolge.
Nel
caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano può
sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre
effetti per l'ordinamento italiano.
Art. 8
Momento determinante della giurisdizione
Per la
determinazione della giurisdizione italiana si applica l'art. 5 Cod. Proc. Civ.
Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano
sopravvengono nel corso del processo.
Art. 9
Giurisdizione volontaria
In
materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che nei
casi specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui è
prevista la competenza per territorio di un giudice italiano quando il
provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente
in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile
la legge italiana.
Art. 10
Materia cautelare
In
materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento
deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione
nel merito.
Art. 11
Rilevabilità del difetto di giurisdizione
Il
difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del
processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o
tacitamente accettato la giurisdizione italiana. E' rilevato dal giudice
d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto e
contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'art. 5, ovvero se la giurisdizione
italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.
Art. 12
Legge regolatrice del processo
Il
processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.
Legge
31 maggio 1995, n. 218
Riforma
del sistema italiano di Diritto internazionale privato
Titolo
III
Diritto
applicabile
Capo I
Disposizioni
generali
Art. 13
Rinvio
Quando
negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, si tiene conto del
rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un
altro Stato:
a. se
il diritto di tale Stato accetta il rinvio;
b. se
si tratta di rinvio alla legge italiana.
L'applicazione
del comma 1 è tuttavia esclusa:
a. nei
casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge
straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti
interessate;
b.
riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti;
c. in
relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo.
Nei
casi di cui agli artt. 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se esso
conduce all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento della
filiazione.
Quando
la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione
internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata
dalla convenzione.
Art. 14
Conoscenza della legge straniera applicabile
L'accertamento
della legge straniera e compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può
avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali,
di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia;
può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.
Qualora
il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con
l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di
collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In
mancanza si applica la legge italiana.
Art. 15
Interpretazione e applicazione della legge straniera
La
legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di
applicazione nel tempo.
Art. 16
Ordine pubblico
La
legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine
pubblico.
In tal
caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento
eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si
applica la legge italiana.
Art. 17
Norme di applicazione necessaria
E'
fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane
che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere
applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.
Art. 18
Ordinamenti plurilegislativi
Se
nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge
coesistono più sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge
applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento.
Se tali
criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il
quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto.
Art. 19
Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze
Nei
casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale
di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato
del domicilio, o in mancanza, la legge dello Stato di residenza.
Se la
persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di
appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le
cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.
Capo II
Capacità
e diritti delle persone fisiche
Art. 20
Capacità giuridica delle persone fisiche
La
capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale.
Le condizioni speciali di capacità, prescritte dalla legge regolatrice di un
rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge.
Art. 21
Commorienza
Quando
occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un'altra e non consta
quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla
legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva.
Art. 22
Scomparsa, assenza e morte presunta
I
presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta
di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.
Sussiste
la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1:
a. se
l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana;
b. se l'ultima
residenza della persona era in Italia;
c. se
l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta può
produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.
Art. 23
Capacità di agire delle persone fisiche
La
capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale.
Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali
di capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa legge.
In
relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona
considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto è concluso può
invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale solo se l'altra
parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza
di tale incapacità o l'ha ignorata per sua colpa.
In
relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge
dello Stato in cui l'atto è compiuto può invocare l'incapacità derivante dalla
propria legge nazionale soltanto se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che
senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacità dell'autore dell'atto.
Le
limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi a
rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, ne agli atti relativi
a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui
l'atto è compiuto.
Art. 24
Diritti della personalità
L'esistenza
ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge
nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di
famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
Le
conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla
legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.
Capo
III
Persone
giuridiche
Art. 25
Società ed altri enti
l. Le
società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato,
anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato
nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si
applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata
in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.
In
particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:
a. la
natura giuridica;
b. la
denominazione o ragione sociale;
c. la
costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
d. la
capacità;
e. la
formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;
f. la
rappresentanza dell'ente;
g. le
modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i
diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
h. la
responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
i. le
conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.
I
trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con
sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente
alle leggi di detti Stati interessati.
Capo IV
Rapporti
di famiglia
Art. 26
Promessa di matrimonio
La
promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate
dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana.
Art. 27
Condizioni per contrarre matrimonio
La
capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono
regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio.
Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di
un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.
Art. 28
Forma del matrimonio
Il
matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del
luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al
momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale
momento.
Art. 29
Rapporti personali tra coniugi
I
rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.
I
rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze
comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è
prevalentemente localizzata.
Art. 30
Rapporti patrimoniali tra coniugi
I
rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro
rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i
loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno
uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
L'accordo
dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge
scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato.
Il
regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è
opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano
ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili,
l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di
pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
Art. 31
Separazione personale e scioglimento del matrimonio
La
separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla
legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di
scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel
quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
La
separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano
previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.
Art. 32
Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e
scioglimento del matrimonio
In
materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e
di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che
nei casi previsti dall'art. 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino
italiano o il matrimonio e stato celebrato in Italia.
Art. 33
Filiazione
Lo
stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della
nascita.
E'
legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei
genitori e cittadino al momento della nascita del figlio.
La
legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli
effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo stato
di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei
genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge.
Art. 34
Legittimazione
La
legittimazione per susseguente matrimonio è regolata dalla legge nazionale del
figlio nel momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale di uno dei
genitori nel medesimo momento.
Negli
altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge dello Stato di cui e
cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio
viene legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere effetto dopo la
morte del genitore legittimante, si tiene conto della sua cittadinanza al
momento della morte.
Art. 35
Riconoscimento di figlio naturale
Le
condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge
nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge
nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo
avviene.
La
capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale.
La
forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso e fatto
o da quella che ne disciplina la sostanza.
Art. 36
Rapporti tra genitori e figli
I
rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la potestà dei
genitori, sono regolati dalla legge nazionale del figlio.
Art. 37
Giurisdizione in materia di filiazione
In
materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la
giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente da
gli artt. 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano
o risiede in Italia.
Capo V
Adozione
Art. 38
Adozione
I
presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal
diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza,
dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero
da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente
localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano
quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad
attribuirgli lo stato di figlio legittimo.
E' in
ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne
per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.
Art. 39
Rapporti fra adottato e famiglia adottiva
I
rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti
ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o
degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli
adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la
loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Art. 40
Giurisdizione in materia di adozione
I
giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché:
a. gli
adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri
residenti in Italia;
b.
l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia.
In
materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli
adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione, oltre
che nelle ipotesi previste dall'art. 3, ogni qualvolta l'adozione si è
costituita in base al diritto italiano.
Art. 41
Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione
I
provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai
sensi degli artt. 64, 65 e 66.
Restano
ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.
Capo VI
Protezione
degli incapaci e obblighi alimentari
Art. 42
Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori
La
protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5
ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in
materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la L. 24 ottobre 1980, n.
742.
Le
disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate
minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle persone la cui
residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.
Art. 43
Protezione dei maggiori d'età
I
presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di
età, nonché i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla
legge nazionale dell'incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e
urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice italiano può adottare le
misure previste dalla legge italiana.
Art. 44
Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età
l. La
giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci
maggiori di età sussiste, oltre che nei casi previsti dagli artt. 3 e 9, anche
quando esse si rendono necessarie per proteggere, in via provvisoria e urgente,
la persona o i beni dell'incapace che si trovino in Italia.
Quando
in base all'art. 66 nell'ordinamento italiano si producono gli effetti di un
provvedimento straniero in materia di capacità di uno straniero, la
giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i provvedimenti modificativi o
integrativi eventualmente necessari.
Art. 45
Obbligazioni alimentari nella famiglia
Le
obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso regolate dalla
Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle
obbligazioni alimentari, resa esecutiva con la L. 24 ottobre 1980, n. 745.
Capo
VII
Successioni
Art. 46
Successione per causa di morte
La
successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto
della cui eredità si tratta, al momento della morte.
Il
soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa
in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui
risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non
risiedeva più in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino
italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce
ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della
cui successione si tratta.
La
divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo
che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo
d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni
ereditari.
Art. 47
Capacità di testare
La
capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è regolata
dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica
o della revoca.
Art. 48
Forma del testamento
Il
testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello
Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui
il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla
legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.
Art. 49
Successione dello Stato
Quando
la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non
attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia
sono devoluti allo Stato italiano.
Art. 50
Giurisdizione in materia successoria
In
materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:
a. se
il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
b. se
la successione si è aperta in Italia;
c. se
la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in
Italia;
d. se
il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la
giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili
situati all'estero;
e. se
la domanda concerne beni situati in Italia.
Capo
VIII
Diritti
reali
Art. 51
Possesso e diritti reali
Il
possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili
sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
La
stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia
successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un
rapporto di famiglia o da un contratto.
Art. 52
Diritti reali su beni in transito
I
diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge del luogo di
destinazione.
Art. 53
Usucapione di beni mobili
L'usucapione
di beni mobili e regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al
compimento del termine prescritto.
Art. 54
Diritti su beni immateriali
I
diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di
utilizzazione.
Art. 55
Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali
La
pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti
reali è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento
dell'atto.
Capo IX
Donazioni
Art. 56
Donazioni
Le
donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della
donazione.
Il
donante può, con dichiarazione espressa contestuale alla donazione, sottoporre
la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede.
La
donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che ne
regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto è compiuto.
Capo X
Obbligazioni
contrattuali
Art. 57
Obbligazioni contrattuali
Le
obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma
del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali resa
esecutiva con la L. 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre
convenzioni internazionali, in quanto applicabili.
Capo XI
Obbligazioni
non contrattuali
Art. 58
Promessa unilaterale
La
promessa unilaterale è regolata dalla legge dello Stato in cui viene
manifestata.
Art. 59
Titoli di credito
La
cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati dalle
disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui
conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al
R.D.L. 25 agosto 1932, n. 1130, convertito dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1946,
c del 19 marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di
cui al R.D.L. 24 agosto 1933, n. 1077, convertito dalla L. 4 gennaio 1934,
n.61.
Tali
disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori
degli Stati contraenti o allorché esse designino la legge di uno Stato non
contraente.
Gli
altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato il cui titolo è
stato emesso. Tuttavia le obbligazioni diverse da quella principale sono
regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna è stata assunta.
Art. 60
Rappresentanza volontaria
La
rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il
rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che egli agisca a titolo
professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In
assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il
rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto.
L'atto
di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se
considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello
Stato in cui e posto in essere.
Art. 61
Obbligazioni nascenti dalla legge
La
gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il pagamento
dell'indebito e le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla
presente legge, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui si è verificato
il fatto da cui deriva l'obbligazione.
Art. 62
Responsabilità per fatto illecito
La
responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si
è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione
della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.
Qualora
il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso
residenti, si applica la legge di tale Stato.
Art. 63
Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto
La
responsabilità per danno da prodotto è regolata, a scelta del danneggiato,
dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del
produttore, oppure da quella dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato,
a meno che il produttore provi che il prodotto vi è stato immesso in commercio
senza il suo consenso.
Legge
31 maggio 1995, n. 218
Riforma
del sistema italiano di Diritto internazionale privato
Titolo
IV
Efficacia
di sentenze e atti stranieri
Art. 64
Riconoscimento di sentenze straniere
La
sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso
ad alcun procedimento quando:
a. il
giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi
sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b.
l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in
conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo
e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c. le
parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è
svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale
legge;
d. essa
è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e. essa
non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in
giudicato;
f. non
pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra
le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g. le
sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Art. 65
Riconoscimento di provvedimenti stranieri
Hanno
effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle
persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della
personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la
cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti
nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro
Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i
diritti essenziali della difesa.
Art. 66
Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria
I
provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che
sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le
condizioni di cui all'art. 65, in quanto applicabili, quando sono pronunziati
dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della
presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorché
emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorità che
sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri
dell'ordinamento italiano.
Art. 67
Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e
contestazione del riconoscimento
In caso
di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza
straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero
quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia
interesse può chiedere alla Corte d'Appello del luogo di attuazione
l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
La
sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione,
unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1,
costituiscono titolo per l'attuazione e l'esecuzione forzata.
Se la
contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con
efficacia limitata al giudizio.
Art. 68
Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero
Le
norme di cui all'art. 67 si applicano anche rispetto all'attuazione e
all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero
e ivi muniti di forza esecutiva.
Art. 69
Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri
Le
sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni,
accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da
assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della Corte
d'Appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.
Se
l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l'istanza è
proposta alla Corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia
autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti.
Se l'assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere
trasmessa in via diplomatica.
La
Corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione,
rimette gli atti al giudice competente.
Può
disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento di altri atti
istruttori non previsti dall'ordinamento italiano sempreché essi non
contrastino con i princìpi dell'ordinamento stesso.
L'assunzione
o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia si
osservano le forme espressamente richieste dal l'autorità giudiziaria straniera
in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano.
Art. 70
Esecuzione richiesta in via diplomatica
Se la
richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in
via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne
promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati
d'ufficio dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del
cancelliere.
Art. 71
Notificazione di atti di autorità straniere
La
notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di altri
atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero
presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.
La
notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico
ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.
La
notificazione avviene secondo le modalità previste dalla legge italiana.
Tuttavia si osservano le modalità richieste dall'autorità straniera in quanto
compatibili con i princìpi dell'ordinamento italiano. In ogni caso l'atto può
essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo
accetti volontariamente.
Legge
31 maggio 1995, n. 218
Riforma
del sistema italiano di Diritto internazionale privato
Titolo
V
Disposizioni
transitorie
Art. 72
Disposizioni transitorie
La
presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua
entrata in vigore, fatta salva l'applicabilità alle situazioni esaurite prima
di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato.
I
giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che
determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo.
Art. 73
Abrogazione di norme incompatibili
Sono
abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale
premesse al Codice Civile, nonché gli artt. 2505 e 2509 Cod. Civ. e gli artt.
2, 3, 4 e 37, secondo comma, e quelli dal 796 all'805 Cod. Proc. Civ.
Art. 74
Entrata in vigore
La
presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Codice
Civile
Libro
Primo
Delle
persone e della famiglia
Titolo
I
Delle
persone fisiche
Art. 1
Capacità giuridica
La
capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I
diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento
della nascita (462, 687, 715, 784).
(3°
comma abrogato).
Art. 2
Maggiore età. Capacità di agire
La
maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore eta
si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia
stabilita una età diversa.
Sono
salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di
capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato
all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.
Art. 3
(abrogato)
Art. 4
Commorienza
Quando
un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e
non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello
stesso momento.
Art. 5
Atti di disposizione del proprio corpo
Gli
atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una
diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti
contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (1418).
Art. 6
Diritto al nome
Ogni
persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.
Nel
nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non
sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con
le formalità dalla legge indicati.
Art. 7
Tutela del diritto al nome
La
persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa
risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere
giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni
(2563).
L'autorità
giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.
Art. 8
Tutela del nome per ragioni familiari
Nel
caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da
chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla
tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere
protette.
Art. 9
Tutela dello pseudonimo
Lo
pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del
nome, può essere tutelato ai sensi dell'art. 7.
Art. 10
Abuso dell'immagine altrui
Qualora
l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata
esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione e
dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione
della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su
richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il
risarcimento dei danni.
Codice
Civile
Libro
Primo
Delle
persone e della famiglia
Titolo
II
Delle
persone giuridiche
Capo I
Disposizioni
generali
Art. 11
Persone giuridiche pubbliche
Le
Province e i Comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone
giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come
diritto pubblico (824 e seguenti).
Art. 12
Persone giuridiche private
Le
associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato
acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con
decreto del Presidente della Repubblica.
Per
determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della
Provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con
loro decreto (att. 1, 2).
Art. 13
Società
Le
società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V (2247 e
seguenti).
Capo II
Delle
associazioni e delle fondazioni
Art. 14
Atto costitutivo
Le
associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico (1350,
2643).
La
fondazione può essere disposta anche con testamento (600).
Art. 15
Revoca dell'atto costitutivo della fondazione
L'atto
di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia
intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare
l'attività dell'opera da lui disposta.
La
facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
Art. 16
Atto costitutivo e statuto. Modificazioni
L'atto
costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente,
l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme
sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando
trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le
condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e
le modalità di erogazione delle rendite.
L'atto
costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla
estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni,
anche quelle relative alla loro trasformazione (28).
Le
modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate
dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 12 (att. 4).
Art. 17
Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati
La
persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o
eredita, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa (473, 782;
att. 5-7).
Senza
questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.
Art. 18
Responsabilità degli amministratori
Gli amministratori
sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato (1710 e seguenti).
E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia
partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a
cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del
proprio dissenso (2392).
Art. 19
Limitazioni del potere di rappresentanza
Le
limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro
indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi
che essi ne erano a conoscenza (1353, 2298, 2384).
Art. 20
Convocazione dell'assemblea delle associazioni
L'assemblea
delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno
per l'approvazione del bilancio.
L'assemblea
deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è
fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo
caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere
ordinata dal Presidente del tribunale (att. 8).
Art. 21
Deliberazioni dell'assemblea
Le
deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza
di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è
valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli
amministratori non hanno voto.
Per
modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti
disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Per
deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (11).
Art. 22
Azioni di responsabilità contro gli amministratori
Le
azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti
da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi
amministratori o dai liquidatori (2941).
Art. 23
Annullamento e sospensione delle deliberazioni
Le
deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo
statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di
qualunque associato o del pubblico ministero.
L'annullamento
della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede
in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445,
2377).
Il
Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori
dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che l'ha proposto
l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono
gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato
agli amministratori (att. 10).
L'esecuzione
delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere
sospesa anche dall'autorità governativa (att. 9).
Art. 24
Recesso ed esclusione degli associati
La
qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia
consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.
L'associato
può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne
parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere
comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere
dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione
d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi;
l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in
cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli
associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano
cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati,
né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Art. 25
Controllo sull'amministrazione delle fondazioni
L'autorità
governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle
fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei
rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non
possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento
definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione,
all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e
nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano
in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge.
L'annullamento
della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede
in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445,
2377).
Le
azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità
devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal
commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.
Art. 26
Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione
L'autorità
governativa può disporre il coordinamento della attività di più fondazioni
ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è
possibile, la volontà del fondatore.
Art. 27
Estinzione della persona giuridica
Oltre
che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona
giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto
impossibile.
Le
associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a
mancare.
L'estinzione
è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o
anche d'ufficio (att. 10).
Art. 28
Trasformazione delle fondazioni
Quando
lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio
e divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la
fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno
possibile dalla volontà del fondatore.
La
trasformazione non e ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono
considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona
giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
Le
disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano
alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie
determinate (att. 10).
Art. 29
Divieto di nuove operazioni
Gli
amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro
comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o
il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento
dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di
scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo
divieto, assumono responsabilità personale e solidale (1292).
Art. 30
Liquidazione
Dichiarata
l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento
dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme
di attuazione del codice (att. 11-21).
Art. 31
Devoluzione dei beni
I beni
della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono
devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.
Qualora
questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità
governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi
di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito
lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo
l'autorità governativa.
I
creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito
possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti,
entro l'anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di
ciò che hanno ricevuto (2964 e seguenti).
Art. 32
Devoluzione dei beni con destinazione particolare
Nel
caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati
o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente,
l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone
giuridiche, che hanno fini analoghi.
Art. 33
Registrazione delle persone giuridiche
In ogni
provincia e istituito un pubblico registro delle persone giuridiche (att. 22 e
seguenti).
Nel
registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo, quella del decreto di
riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora
sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome
degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la
rappresentanza.
La registrazione
può essere disposta anche d'ufficio.
Gli
amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché
riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona
giuridica, delle obbligazioni assunte (1292).
Art. 34
Registrazione di atti
Nel
registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello
statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il
trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione
degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la
rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano
lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei
liquidatori.
Se
l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai
terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
Art. 35
Disposizione penale
Gli
amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte
dagli artt. 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di
attuazione del codice (att. 25 e seguenti) sono puniti con l'ammenda da L.
20.000 a L. 1.000.000.
Capo
III
Delle
associazioni non riconosciute e dei comitati
Art. 36
Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute
L'ordinamento
interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone
giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le
dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali,
secondo questi accordi, e conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc.
Civ. 75, 78).
Art. 37
Fondo comune
I
contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi
costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche questa dura, i singoli
associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la
quota in caso di recesso.
Art. 38
Obbligazioni
Per le
obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi
possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse
rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in
nome e per conto dell'associazione (Cod. Proc. Civ. 19).
Art. 39
Comitati
I
comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati promotori di opere
pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono
regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto e stabilito nelle leggi
speciali.
Art. 40
Responsabilità degli organizzatori
Gli
organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono
responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della
loro destinazione allo scopo annunziato.
Art. 41
Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio
Qualora
il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (12), i suoi componenti
rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I
sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
Il
comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente (Cod. Proc. Civ.
75).
Art. 42
Diversa destinazione dei fondi
Qualora
i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più
attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità
governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata
disciplinata al momento della costituzione.
Titolo
III
Del
domicilio e della residenza
Art. 43
Domicilio e residenza
Il
domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede
principale dei suoi affari e interessi (Cod. Proc. Civ. 139).
La
residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Art. 44
Trasferimento della residenza e del domicilio
Il
trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se
non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge (att. 31).
Quando
una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce
questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure
il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui e
stato denunciato il trasferimento della residenza.
Art. 45
Domicilio dei coniugi del minore e dell'interdetto
Ciascuno
dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede
principale dei propri affari o interessi.
Il
minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del
tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o
sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa
residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.
L'interdetto
ha il domicilio del tutore (343).
Art. 46
Sede delle persone giuridiche
Quando
la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per
le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui e stabilita la loro sede
(Cod. Proc. Civ. 141, 145).
Nei
casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal
registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede
della persona giuridica anche questa ultima (33).
Art. 47
Elezione di domicilio
Si può
eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa
elezione deve farsi espressamente per iscritto (1350).
Titolo
IV
Dell'assenza
e della dichiarazione di morte presunta
Capo I
Dell'assenza
Art. 48
Curatore dello scomparso
Quando
una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima
sua residenza (43) e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo
domicilio o dell'ultima residenza su istanza degli interessati o dei presunti
successori legittimi, o del pubblico ministero, può nominare un curatore che
rappresenti, la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei
conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli
altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso
(Cod. Proc. Civ. 721).
Se vi è
un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un
procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non
può fare.
Art. 49
Dichiarazione di assenza
Trascorsi
due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori
legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso
diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale
competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza
(Cod. Proc. Civ. 722 e seguenti).
Art. 50
Immissione nel possesso temporaneo dei beni
Divenuta
eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di
chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli
atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono.
Coloro
che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel
giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi (479)
possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.
I
legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti
dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio
temporaneo di questi diritti.
Coloro
che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni
possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse salvo che si
tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'art. 434.
Per
ottenere l'immissione nel possesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la
liberazione temporanea delle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma
determinata dal tribunale, se taluno non sia in grado di darla il tribunale può
stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro
parentela con l'assente.
Art. 51
Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente
Il
coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime
patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal
tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le
condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.
Art. 52
Effetti della immissione nel possesso temporaneo
L'immissione
nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduto dalla formazione
dell'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
Essa
attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei
beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle
rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.
Art. 53
Godimento dei beni
Gli
ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni
ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare
all'assente il terzo delle rendite.
Art. 54
Limiti alla disponibilità dei beni
Coloro
che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono
alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità
evidente riconosciuta dal tribunale.
Il
tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle
somme ricavate.
Art. 55
Immissione di altri nel possesso temporaneo
Se durante
il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale
l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o eguale a quello del
possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha
diritto ai frutti (820, 1148) se non dal giorno della domanda giudiziale.
Art. 56
Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza
Se
durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza di
lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre,
l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma
dell'art. 48.
I
possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro
costituzione in mora (1219) continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli artt.
52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'art. 54 restano irrevocabili.
Se
l'assenza e stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il diritto
di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'art. 53.
Art. 57
Prova della morte dell'assente
Se
durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione
si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano i suoi eredi o
legatari.
Si
applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo
precedente.
Capo II
Della
dichiarazione di morte presunta
Art. 58
Dichiarazione di morte presunta dell'assente
Quando
sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia
dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del
pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'art.
50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui
risale l'ultima notizia.
In
nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni
dal raggiungimento della maggiore età dell'assente.
Può
essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di
assenza.
Art. 59
Termine per la rinnovazione dell'istanza
L'istanza,
quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi
almeno due anni.
Art. 60
Altri casi di dichiarazione di morte presunta
Oltre
che nel caso indicato nell'art. 58, può essere dichiarata la morte presunta nei
casi seguenti:
*
quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia
nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato
presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni
dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni
dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;
*
quando alcuno e stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o
comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata
in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine
dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di
lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione
delle ostilità;
*
quando alcuno e scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui,
dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non e conosciuto, dopo
due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine
dell'anno in cui l'infortunio e avvenuto.
Art. 61
Data della morte presunta
Nei
casi previsti dai nn. 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza determina il
giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica
o nell'infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l'ultima
notizia.
Qualora
non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine
del giorno indicato.
Art. 62
Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta
La
dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60 può essere
domandata quando non si e potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla
legge per la compilazione dell'atto di morte.
Questa
dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico
ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50.
Il
tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di
morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso (49 e seguenti; Cod.
Proc. Civ. 726).
Art. 63
Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente
Divenuta
eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero l'immissione
nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono
disporre liberamente dei beni.
Coloro
ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione
temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 50 conseguono l'esercizio
definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.
Si
estinguono inoltre le obbligazioni. alimentari indicate nel quarto comma
dell'art. 50.
In ogni
caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.
Art. 64
Immissione nel possesso e inventario
Se non
v'e stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto
indicati nei capoversi dell'art. 50 o i loro successori conseguono il pieno
esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza
menzionata nell'art. 58.
Coloro
che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni (Cod.
Proc. Civ. 769 e seguenti).
Parimenti
devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto
della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60.
Art. 65
Nuovo matrimonio del coniuge
Divenuta
eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre
nuovo matrimonio (68, 117).
Art. 66
Prova dell'esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta
La
persona di cui e stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è provata
l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di
conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i
beni nei quali sia stato investito (73).
Essa ha
altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate
estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63.
Se è
provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo
articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati i suoi eredi o
legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni
considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63 per il tempo
anteriore alla data della morte.
Sono
salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni (1158 e
seguenti; 2934 e seguenti).
Art. 67
Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte
La
dichiarazione di esistenza della persona di cui e stata dichiarata la morte
presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta
del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti
coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.
Art. 68
Nullità del nuovo matrimonio
Il
matrimonio contratto a norma dell'art. 65 è nullo, qualora la persona della
quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.
Sono
salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo (128).
La
nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche
se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio (117).
Capo
III
Delle
ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di
cui è stata dichiarata la morte presunta
Art. 69
Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza
Nessuno
e ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora
l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto e nato.
Art. 70
Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza
Quando
s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una
persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione e devoluta a coloro ai
quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di
rappresentazione (467 e seguenti).
Coloro
ai quali e devoluta la successione devono innanzi tutto procedere
all'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti) e devono dare cauzione
(1179; Cod. Proc. Civ. 50, 725).
Art. 71
Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza
Le
disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità
(533 e seguenti) né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora
l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della
prescrizione (2934 e seguenti) o dell'usucapione (1158 e seguenti).
La
restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in
mora (821, 1219).
Art. 72
Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la
morte presunta
Quando
s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una
persona di cui è stata dichiarata la morte presunta (58 e seguenti), coloro ai
quali, in sua mancanza, e devoluta la successione devono innanzi tutto
procedere all'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769).
Art. 73
Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la
morte presunta
Se la
persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata
l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o
aventi causa possono esercitare la petizione di eredita (533 e seguenti) e far
valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato
in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati,
quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso e stato investito, salvi gli
effetti della prescrizione o dell'usucapione (1158 e seguenti; 2934 e
seguenti).
Si
applica la disposizione del secondo comma dell'art. 71.
Titolo
V
Della
parentela e dell'affinità
Art. 74
Parentela
La
parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.
Art. 75
Linee della parentela
Sono
parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea
collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una
dall'altra.
Art. 76
Computo dei gradi
Nella
linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso
lo stipite.
Nella
linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei
parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente,
sempre restando escluso lo stipite.
Art. 77
Limite della parentela
La
legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo
che per alcuni effetti specialmente determinati.
Art. 78
Affinità
L'affinità
è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
Nella
linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine
dell'altro coniuge.
L'affinità
non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che
per alcuni effetti specialmente determinati (434). Cessa se il matrimonio è
dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4.
Titolo
VI
Del
matrimonio
Capo I
Della
promessa di matrimonio
Art. 79
Effetti
La
promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne ad eseguire ciò che si fosse
convenuto per il caso di non adempimento.
Art. 80
Restituzione dei doni
Il
promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa
di matrimonio, se questo non è stato contratto (785, 2694).
La
domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'e avuto il rifiuto
di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.
Art. 81
Risarcimento dei danni
La
promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura
privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre
matrimonio a norma dell'art. 84, oppure risultante dalla richiesta della
pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di
eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e
per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito
entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione
delle parti (2056).
Lo
stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato
giusto motivo al rifiuto dell'altro.
La
domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il
matrimonio (2964 e seguenti).
Capo II
Del
matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio
celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello stato
Art. 82
Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico
Il matrimonio
celebrato davanti a un ministro del culto cattolico e regolato in conformità
del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.
Art. 83
Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato
Il
matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è
regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella
legge speciale concernente tale matrimonio.
Capo
III
Del
matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
Sezione
I
Delle
condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Art. 84
Età
I
minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il
tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica
e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i
genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere
per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni.
Il
decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al
tutore.
Contro
il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel
termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La
corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di
consiglio.
Il
decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto
comma, senza che sia stato proposto reclamo.
Art. 85
Interdizione per infermità di mente
Non può
contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente (116, 117, 119, 414 e
seguenti).
Se
l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può
richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la
celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato
sull'istanza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Art. 86
Libertà di stato
Non può
contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente (65, 116, 117,
124, c.p. 556).
Art. 87
Parentela, affinità, adozione e affiliazione
Non
possono contrarre matrimonio fra loro:
* gli
ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
* i
fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
* lo
zio e la nipote, la zia e il nipote;
* gli
affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità
deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata
pronunciata la cessazione degli effetti civili;
* gli
affini in linea collaterale in secondo grado;
*
l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
* i
figli adottivi della stessa persona;
*
l'adottato e i figli dell'adottante;
*
l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
*
divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.
I
divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da
filiazione naturale.
Il
tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei
casi indicati dai nn. 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione
naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal n.
4 quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Il
decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si
applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84.
Art. 88
Delitto
Non
possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata
condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (116, 117).
Se ebbe
luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la
celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di
proscioglimento.
Art. 89
Divieto temporaneo di nuove nozze
Non può
contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento,
dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente
matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati
pronunciati in base all'art. 3, n. 2, lett. b) ed f), della L. 1° dicembre
1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per
impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.
Il
tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo
stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito
non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento,
l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si
applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84 e del
comma quinto dell'art. 87.
Il
divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
Art. 90
Assenza del minore
Con il
decreto di cui all'art. 84 il tribunale o la corte di appello nominano, se le
circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella
stipulazione delle convenzioni matrimoniali.
Art. 91
Diversità di razza o di nazionalità (abrogato)
Art. 92
Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)
Sezione
II
Delle
formalità preliminari del matrimonio
Art. 93
Pubblicazione
La
celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a
cura dell'ufficiale dello stato civile.
La
pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un
atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e
la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il
luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il
nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in
cui la legge vieta questa menzione (115, 138).
Art. 94
Luogo della pubblicazione
La
pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune
dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli
sposi.
Se la
residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune
della precedente residenza.
L'ufficiale
dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli
ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono
trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato
dell'eseguita pubblicazione.
Art. 95
Durata della pubblicazione
L'atto
di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto
giorni, comprendenti due domeniche successive (100, 115, 138).
Art. 96
Richiesta della pubblicazione
La
richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che
ne ha da essi ricevuto speciale incarico (81, 135).
Art. 97
Documenti per la pubblicazione
Chi
richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto
per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro
documento necessario a provare la libertà degli sposi.
Coloro
che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all'ufficiale
di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la
propria personale responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle
condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'art. 87, di cui debbono
prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta
dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle
dichiarazioni mendaci.
La
dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi
all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le
disposizioni degli artt. 20, 24 e 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.
In
difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato
civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto integrale di
nascita, l'assenza di impedimento di parentela o di affinità a termini e per
gli effetti di cui all'art. 87.
Qualora
i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile
provvede su loro domanda a richiederli.
(l)
Articolo cosi modificato dalla L. 19 maggio 1971, n. 423 e successivamente
dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 98
Rifiuto della pubblicazione
L'ufficiale
dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia
un certificato coi motivi del rifiuto (112,138).
Contro
il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).
Art. 99
Termine per la celebrazione del matrimonio
Il
matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la
pubblicazione.
Se il
matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione
si considera come non avvenuta.
Art.
100 Riduzione del termine e omissione della pubblicazione
Il
tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi
motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine
è dichiarata nella pubblicazione.
Può
anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione
della pubblicazione, quando venga presentato un atto di notorietà con il quale
quattro persone, ancorché parenti degli sposi, dichiarano con giuramento,
davanti al pretore del mandamento di uno degli sposi, di ben conoscerli,
indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei
medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno
degli impedimenti stabiliti dagli artt. 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al
matrimonio.
Il
pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura di detti articoli e
ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità
delle possibili conseguenze.
Quando
è stata autorizzata la omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere
ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello
stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti
dall'art. 97.
Art.
101 Matrimonio in imminente pericolo di vita
Nel
caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato
civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza
pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché
gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili
di dispensa (86, 87).
L'ufficiale
dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha
accertato l'imminente pericolo di vita (Cod. Nav. 204, 834).
Sezione
III
Delle
opposizioni al matrimonio
Art.
102 Persone che possono fare opposizione
I
genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il
terzo grado (76) possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per
qualunque causa che osti alla sua celebrazione.
Se uno
degli sposi è soggetto a tutela (343 e seguenti) o a cura (390 e seguenti), il
diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.
Il
diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole
contrarre un altro matrimonio.
Quando
si tratta di matrimonio in contravvenzione all'art. 89, il diritto di
opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto (149), ai
parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo (117 e
seguenti), a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di
lui.
Il
pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi
osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi,
nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa
l'interdizione (414 e seguenti).
Art.
103 Atto di opposizione
L'atto
di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il
diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio
nel comune dove siede il tribunale
L'atto
deve essere notificato nella forma della citazione (Cod. Proc. Civ. 137, 163)
agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il
matrimonio deve essere celebrato.
Art.
104 Effetti dell'opposizione
L'opposizione
fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la
celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia
rimossa l'opposizione.
Se
l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico
ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.
Art.
105 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)
Sezione
IV
Della
celebrazione del matrimonio
Art.
106 Luogo della celebrazione
Il
matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale (110)
davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di
pubblicazione (94, 109).
Art.
107 Forma della celebrazione
Nel
giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di
due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e
147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la
dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in
moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L'atto
di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.
Art.
108 Inapponibilità di termini e condizioni
La
dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie
non può essere sottoposta ne a termine ne a condizione (1353).
Se le
parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile
non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il
matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti
(138).
Art.
109 Celebrazione in un comune diverso
Quando
vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da
quello indicato nell'art. 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il
termine stabilito nel primo comma dell'art. 99, richiede per iscritto
l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.
La
richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno
successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso
fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto
all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
Art.
110 Celebrazione fuori della casa comunale
Se uno
degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio
dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale,
l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo
impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione
del matrimonio secondo l'art. 107.
Art.
111 Celebrazione per procura
I
militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle
forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.
La
celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi
risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella
cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con
decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
La
procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio
si deve contrarre.
La
procura deve essere fatta per atto pubblico (2699); i militari e le persone al
seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme
speciali ad essi consentite.
Il
matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da
quello in cui la procura è stata rilasciata.
La
coabitazione, anche temporanea dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli
effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento
della celebrazione.
Art.
112 Rifiuto della celebrazione
L'ufficiale
dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per
una causa ammessa dalla legge.
Se la
rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi (98,138).
Contro
il rifiuto è dato ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).
Art.
113 Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile
Si
considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che
sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di
ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno
che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la
detta persona non aveva tale qualità.
Art.
114 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)
Sezione
V
Del
matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nello Stato
Art.
115 Matrimonio del cittadino all'estero
Il
cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo
capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi
stabilite (84 e seguenti).
La
pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma degli artt. 93, 94 e 95. Se
il cittadino non risiede nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune
dell'ultimo domicilio (43).
Art. 116
Matrimonio dello straniero nello Stato
Lo
straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare
all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del
proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla
osta al matrimonio.
Anche
lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85,
86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89.
Lo
straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la
pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice (93 e seguenti).
Sezione
VI
Della
nullità del matrimonio
Art.
117 Matrimonio contratto con violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88
Il
matrimonio contratto con violazione degli artt. 86, 87 e 88 può essere
impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da
tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale
(125,127).
Il
matrimonio contratto con violazione dell'art. 84 può essere impugnato dai
coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione
di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno
dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal
pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio,
il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o
procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in
vita il vincolo matrimoniale.
Il
matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché
dura l'assenza.
Nei
casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto
comma dell'art. 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla
celebrazione.
La
disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di
nullità del matrimonio previsto dall'art. 68.
Art.
118 (abrogato)
Art.
119 Interdizione
Il
matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere
impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un
interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di
interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata
pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può
essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era
interdetta.
L'azione
non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata
coabitazione per un anno.
Art.
120 Incapacità di intendere o di volere
Il matrimonio
può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto,
provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa,
anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
L'azione
non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il
coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.
Art.
121 (abrogato)
Art.
122 Violenza ed errore
Il
matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato
estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante
da cause esterne allo sposo.
Il
matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è
stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore
essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.
L'errore
sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni
dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo
consenso se l'avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:
*
l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione
sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
*
l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione
non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima
della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere
proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
* la
dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
* la
circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la
prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può
essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;
* lo
stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore,
purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'art. 233, se la gravidanza è
stata portata a termine.
L'azione
non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano
cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato
scoperto l'errore.
Art.
123 Simulazione
Il
matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi
abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti
da esso discendenti.
L'azione
non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio
ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi
successivamente alla celebrazione medesima.
Art.
124 Vincolo di precedente matrimonio
Il
coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge; se
si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere
preventivamente giudicata (86, 117).
Art.
125 Azione del pubblico ministero
L'azione
di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno
dei coniugi.
Art.
126 Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio
Quando
è proposta domanda di nullità del matrimonio, il Tribunale può, su istanza di
uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio;
può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o
interdetti.
Art.
127 Intrasmissibilità dell'azione
L'azione
per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il
giudizio è già pendente alla morte dell'attore.
Art.
128 Matrimonio putativo
Se il
matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono,
in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i
coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso
è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità
derivante da cause esterne agli sposi.
Gli
effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o
concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati
prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la
nullità.
Se le
condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli
effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.
Il
matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha
gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo
stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto.
Nell'ipotesi
di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli
effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti,
nei casi in cui il riconoscimento è consentito.
Art.
129 Diritti dei coniugi in buona fede
Quando
le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i
coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non
superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in
proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia
adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
Per i
provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'art. 155.
Art.
129 bis Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo
Il
coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio, è tenuto a
corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia
annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno
sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al
mantenimento per tre anni. E' tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge
in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.
Il
terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a
corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato,
l'indennità prevista nel comma precedente.
In ogni
caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità
del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento
dell'indennità.
Sezione
VII
Delle
prove della celebrazione del matrimonio
Art.
130 Atto di celebrazione del matrimonio
Nessuno
può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non
presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.
Il
possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal
presentare l'atto di celebrazione.
Art.
131 Possesso di stato
Il
possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni
difetto di forma.
Art.
132 Mancanza dell'atto di celebrazione
Nel
caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile
l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'art. 452.
Quando
vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di
forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò
destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti
in modo non dubbio un conforme possesso di stato.
Art.
133 Prova della celebrazione risultante da sentenza penale
Se la
prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale,
l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al
matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto
ai coniugi quanto ai figli.
Sezione
VIII
Disposizioni
penali
Art.
134 Omissione di pubblicazione
Sono
puniti con l'ammenda da L. 80.000 a L. 400.000 gli sposi e l'ufficiale dello
stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata
preceduta dalla prescritta pubblicazione (93 e seguenti).
Art.
135 Pubblicazione senza richiesta o senza documenti
E'
punito con l'ammenda da L. 40.000 a L. 200.000 l'ufficiale dello stato civile
che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui
all'art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma
dell'art. 97.
Art.
136 Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile
L'ufficiale
dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta
qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con l'ammenda da
L. 100.000 a L. 600.000.
Art.
137 Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni
E'
punito con l'ammenda da L. 60.000 a L. 400.000 l'ufficiale dello stato civile
che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente (106).
La
stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla
celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.
Art.
138 Altre infrazioni
E'
punito con l'ammenda stabilita nell'art. 135 l'ufficiale dello stato civile che
in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli artt. 93, 95, 98, 99,
106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non
sia stabilita una pena speciale in questa sezione.
Art.
139 Cause di nullità note a uno dei coniugi
Il
coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del
matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è
annullato, con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000.
Art.
140 Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze
La
donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'art. 89, l'ufficiale che lo
celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 200.000.
Art.
141 Competenza
I reati
previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.
NOTA Le
contravvenzioni indicate negli articoli precedenti sono diventati illeciti
amministrativi. Vedere Leggi Speciali.
Art.
142 Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni
Le
disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati
non costituiscono reato più grave.
Capo IV
Dei
diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio
Art.
143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi
Con il
matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i
medesimi doveri.
Dal
matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e
materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla
coabitazione (Cod. Pen. 570).
Entrambi
i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni
della famiglia.
Art.
143 bis Cognome della moglie
La
moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo
stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
Art. 143
ter (abrogato)
Art.
144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
I
coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la
residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti
della famiglia stessa.
A
ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Art.
145 Intervento del giudice
In caso
di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento
del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto
opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta
di raggiungere una soluzione concordata.
Ove
questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della residenza
o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e
congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la
soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della
famiglia.
Art.
146 Allontanamento dalla residenza familiare
Il
diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143 è sospeso nei
confronti del coniuge che, allontanatosi (Cod. Pen. 570) senza giusta causa
dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.
La
proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di
allontanamento dalla residenza familiare.
Il
giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge
allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi
previsti dagli artt. 143, terzo comma, e 147.
Art.
147 Doveri verso i figli
Il
matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed
educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e
delle aspirazioni dei figli.
Art.
148 Concorso negli oneri
I
coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in
proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro
professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli
altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a
fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro
doveri nei confronti dei figli.
In caso
di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha
interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con
decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi,
sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il
mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
Il
decreto notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo
esecutivo (Cod. Proc. Civ. 474), ma le parti ed il terzo debitore, possono
proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione
è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in
quanto applicabili.
Le
parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo
ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.
Capo V
Dello
scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi
Art.
149 Scioglimento del matrimonio
Il
matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi
previsti dalla legge.
Gli
effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'art.
82 o dell'art. 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei
coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Art.
150 Separazione personale
E'
ammessa la separazione personale dei coniugi.
La
separazione può essere giudiziale o consensuale.
Il
diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella
consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.
Art.
151 Separazione giudiziale
La
separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente
dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio
alla educazione della prole.
Il
giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze
e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in
considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal
matrimonio.
Art.
152-153 (abrogati)
Art.
154 Riconciliazione
La
riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione
personale già proposta.
Art.
155 Provvedimenti riguardo ai figli
Il
giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono
affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo
riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
In
particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge
deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli,
nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.
Il
coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha
l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle
condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le
decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di
vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando
ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
L'abitazione
nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui
vengono affidati i figli.
Il
giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e,
nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori,
il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
In ogni
caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso
una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione (Cod.
Proc. Civ. 710).
Nell'emanare
i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro
mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i
provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al
loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi prova dedotti dalle parti o
disposti d'ufficio dal giudice.
I
coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni
concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della
potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del
contributo.
NOTA Il
quarto comma dell'art.155 è stato dichiarato in parte illegittimo dalla Corte
Costituzionale (Sent. 454 del 19-27 luglio 1989).
Art.
156 Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
Il
giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui
non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge
quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati
redditi propri.
L'entità
di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai
redditi dell'obbligato.
Resta
fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti.
Il
giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea
garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi
all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art. 155.
La
sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi
dell'art. 2818.
In caso
di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il
sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a
corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte
di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
Qualora
sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre
la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
Art.
156 bis Cognome della moglie
Il
giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale uso
sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a
non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave
pregiudizio.
Art.
157 Cessazione degli effetti della separazione
I
coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di
separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con un'espressa
dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo
stato di separazione.
La
separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e
comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
Art.
158 Separazione consensuale
La
separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione
del giudice (Cod. Proc. Civ. 710-711)
Quando
l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli
è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi
indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in
caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.
Capo VI
Del
regime patrimoniale della famiglia
Sezione
I
Disposizioni
generali
Art.
159 Del regime patrimoniale legale tra i coniugi
Il
regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione
stipulata a norma dell'art. 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata
dalla sezione III del presente capo.
Art.
160 Diritti inderogabili
Gli
sposi non possono derogare, né ai diritti né ai doveri provvisti dalla legge
per effetto del matrimonio.
Art.
161 Riferimento generico a leggi o agli usi
Gli
sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali
siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o
dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i
quali intendono regolare questi loro rapporti.
Art.
162 Forma delle convenzioni matrimoniali
Le
convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena
di nullità.
La
scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di
celebrazione del matrimonio.
Le
convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le
disposizioni dell'art. 194.
Le
convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine
dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio
rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo
comma.
Art.
163 Modifica delle convenzioni
Le
modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio,
non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le
persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.
Se uno
dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle
convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche
successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice.
L'omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato
alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.
Le
modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai
terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio.
L'annotazione
deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni
matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli artt. 2643 e seguenti.
Art.
164 Simulazione delle convenzioni matrimoniali
E'
consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali
(1417).
Le
controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i
quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso
di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.
Art.
165 Capacità del minore
Il
minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per
tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è
assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui o dal tutore o dal
curatore speciale nominato a norma dell'art. 90.
Art.
166 Capacità dell'inabilitato
Per la
validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di
matrimonio dall'inabilitato (415) o da colui contro il quale è stato promosso
giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già
nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un
curatore speciale.
Art.
166-bis Divieto di costituzione di dote
E'
nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.
Sezione
II
Del
fondo patrimoniale
Art.
167 Costituzione del fondo patrimoniale
Ciascuno
o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento,
possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili
o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai
bisogni della famiglia.
La
costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si
perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con
atto pubblico posteriore.
La
costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I
titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione
del vincolo o in altro modo idoneo.
Art.
168 Impiego ed amministrazione del fondoLa proprietà dei beni costituenti il
fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente
stabilito nell'atto di costituzione.
I
frutti (820) dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i
bisogni della famiglia.
L'amministrazione
dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative
all'amministrazione della comunione legale.
Art.
169 Alienazione dei beni del fondo
Se non
è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono
alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo
patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli
minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in
camera di consiglio, nei soli casi di necessità o di utilità evidente.
Art.
170 Esecuzione sui beni e sui frutti
L'esecuzione
sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il
creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della
famiglia.
Art.
171 Cessazione del fondo
La
destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento
o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Se vi
sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età
dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi
abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.
Considerate
le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il
giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota
dei beni del fondo.
Se non
vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione
legale.
Art.
172-176 (abrogati)
Sezione
III
Della
comunione legale
Art.
177 Oggetto della comunione
Costituiscono
oggetto della comunione:
a. gli
acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il
matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b. i
frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo
scioglimento della comunione;
c. i
proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento
della comunione, non siano stati consumati;
d. le
aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora.
si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al
matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli
incrementi.
Art.
178 Beni destinati all'esercizio di impresa
I beni
destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il
matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si
considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello
scioglimento di questa.
Art.
179 Beni personali
Non
costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a. i
beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai
quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b. i
beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o
successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato
che essi sono attribuiti alla comunione;
c. i
beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d. i
beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli
destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
e. i
beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente
alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f. i
beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati
o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto
dell'acquisto (2647).
L'acquisto
di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'art. 2683, effettuato dopo il
matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lett. c), d) ed f) del
precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di
esso sia stato parte anche l'altro coniuge.
Art.
180 Amministrazione dei beni della comunione
L'amministrazione
dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa
relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
Il
compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula
dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di
godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano
congiuntamente ad entrambi i coniugi.
Art.
181 Rifiuto di consenso
Se uno
dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria
amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro
coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui
la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o
dell'azienda che a norma della lett. d) dell'art. 177 fa parte della comunione.
Art.
182 Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi
In caso
di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di
procura del primo risultante da atto pubblico (2699) o da scrittura privata
autenticata (2703), può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le
cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è
richiesto, a norma del l'art. 180, il consenso di entrambi i coniugi.
Nel
caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato
dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa.
Art.
183 Esclusione dall'amministrazione
Se uno
dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato,
l'altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione.
Il
coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi
reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.
La
esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a
quando non sia cessato lo stato di interdizione.
Art.
184 Atti compiuti senza il necessario consenso
Gli
atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e
da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni
mobili elencati nell'art. 2683.
L'azione
può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno
(2964) dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un
anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il
coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione
l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.
Se gli
atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il
coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato su istanza
di quest'ultimo a ricostruire la comunione nello stato in cui era prima del
compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento
dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della
comunione.
Art.
185 Amministrazione dei beni personali del coniuge
All'amministrazione
dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si
applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 217.
Art.
186 Obblighi gravanti sui beni della comunione
I beni
della comunione rispondono:
a. di
tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
b. di
tutti i carichi dell'amministrazione;
c.
delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e
l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche
separatamente, nell'interesse della famiglia;
d. di
ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.
Art.
187 Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio
I beni
della comunione, salvo quanto disposto nell'art. 189, non rispondono delle
obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.
Art.
188 Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni
I beni
della comunione, salvo quanto disposto nell'art. 189, non rispondono delle
obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai
coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione.
Art.
189 Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi
I beni
della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato,
rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali delle
obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento
di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso
dell'altro.
I
creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto
anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni
della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.
Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione.
Art.
190 Responsabilità sussidiaria dei beni personali
I
creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei
coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non
sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.
Art.
191 Scioglimento della comunione
La
comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta, di
uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la
separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime
patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
Nel
caso di azienda di cui alla lett. d) dell'art. 177, lo scioglimento della
comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma
prevista dall'art. 162.
Art.
192 Rimborsi e restituzioni
Ciascuno
dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal
patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste
dall'art. 186.
E'
tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'art. 189, a meno che,
trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri
che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto
una necessità della famiglia.
Ciascuno
dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio
personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.
I
rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della
comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se
l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.
Il
coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a
concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto
comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli
immobili.
Art.
193 Separazione giudiziale dei beni
La
separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione
(417) o di inabilitazione (414) di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione
della comunione.
Può
altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi
o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo
gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno
dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle
proprie sostanze o capacità di lavoro.
La
separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale
rappresentante.
La
sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata
proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei
beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.
La
sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle
convenzioni matrimoniali (2653).
Art.
194 Divisione dei beni della comunione
La
divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti
eguali l'attivo e il passivo.
Il
giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può
costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni
spettanti all'altro coniuge.
Art.
195 Prelevamento dei beni mobili
Nella
divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che
appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi
pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova
contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione.
Art.
196 Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare
Se non
si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di
prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore,
provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni
sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile
all'altro coniuge.
Art.
197 Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi
Il
prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio
dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente
data certa (2702, 2704). E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto
di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli
altri beni di lui.
Art.
198-209 (abrogati)
Sezione
IV
Della
comunione convenzionale
Art.
210 Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni
I
coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'art. 162,
modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano
in contrasto con le disposizioni dell'art. 161.
I beni indicati
alle lett. c), d) ed e), dell'art. 179 non possono essere compresi nella
comunione convenzionale.
Non
sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione
dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni
che formerebbero oggetto della comunione legale.
Art.
211 Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio
I beni
della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi
prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge
stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma
dell'art. 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.
Art.
212-214 (abrogati)
Sezione
V
Del
regime di separazione dei beni
Art.
215
I coniugi
possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei
beni acquistati durante il matrimonio.
Art.
216 (abrogato)
Art.
217 Amministrazione e godimento dei beni
Ciascun
coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare
esclusivo.
Se ad
uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro
con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge
secondo le regole del mandato (1710, 1718).
Se uno
dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di
rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge
o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono
tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.
Se uno
dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o
comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata
percezione dei frutti.
Art.
218 Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge
Il
coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni
dell'usufruttuario (1001).
Art.
219 Prova della proprietà dei beni
Il
coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà
esclusiva di un bene.
I beni
di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di
proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.
Art.
220-230 (abrogati)
Sezione
VI
Dell'impresa
familiare
Art.
230-bis Impresa familiare
Salvo
che configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo
continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare
ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e
partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi
nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in
proporzione alla quantità alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni
concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti
alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione
dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla
impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena
capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di
essi.
Il
lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.
Ai fini
della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge,
i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa
familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado,
gli affini entro il secondo.
Il
diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il
trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col
consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla
cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in
caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità,
determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
In caso
di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al
primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in
cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732.
Le
comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura (2140) sono regolate
dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.
Titolo
VII
Della
filiazione
Capo I
Dello
Stato di figlio legittimo
Sezione
I
Dello
stato di figlio legittimo
Art.
231 Paternità del marito
Il
marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.
Art.
232 Presunzione di concepimento durante il matrimonio
Si
presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi
centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora
trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o
dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La
presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione
giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data
della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati
autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei
giudizi previsti nel comma precedente.
Art.
233 Nascita del figlio prima dei centottanta giorni
Il
figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del
matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne
disconoscono la paternità.
Art.
234 Nascita del figlio dopo i trecento giorni
Ciascuno
dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento
giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti
civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio.
Possono
analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia
nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla
omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei
coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere
separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel
comma precedente.
In ogni
caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di legittimo.
Art.
235 Disconoscimento di paternità
L'azione
per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio
è consentita solo nei casi seguenti:
* se i
coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il
centottantesimo giorno prima della nascita;
* se
durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto
di generare;
* se
nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito
la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso
a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo
sanguigno incompatibile con quello del presunto padre, o ogni altro fatto
tendente ad escludere la paternità.
La sola
dichiarazione della madre non esclude la paternità.
L'azione
di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha
raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal
padre.
Sezione
II
Delle
prove della filiazione legittima
Art.
236 Atto di nascita e possesso di stato
La
filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello
stato civile.
Basta,
in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio
legittimo.
Art.
237 Fatti costitutivi del possesso di stato
Il
possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono
a dimostrare le relazioni di filiazioni e di parentela fra una persona e la
famiglia a cui essa pretende di appartenere.
In ogni
caso devono concorrere i seguenti fatti:
* che
la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di
avere;
* che
il padre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al
mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa;
* che
sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
* che
sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.
Art.
238 Atto di nascita conforme al possesso di stato
Salvo
quanto disposto dagli artt. 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno può reclamare uno
stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio
legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.
Parimenti
non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato
conforme all'atto di nascita.
Art.
239 Supposizione di parto o sostituzione di neonato
Qualora
si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato (Cod. Pen. 566
e seguenti), ancorché vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato,
il figlio può reclamare uno stato diverso, dando la prova della filiazione
anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell'art. 241.
Parimenti
si può contestare la legittimità del figlio dando anche a mezzo di testimoni,
nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della supposizione o
della sostituzione predette.
Art.
240 Mancanza dell'atto di matrimonio
La
legittimità del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come
marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata per il solo
motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio (130), qualora la
stessa legittimità sia provata da un possesso di stato (237) che non sia in
opposizione con l'atto di nascita.
Art.
241 Prova con testimoni
Quando
mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, o quando il figlio fu
iscritto sotto falsi nomi (Cod. Pen. 495) o come nato da genitori ignoti, la
prova della filiazione può darsi col mezzo di testimoni.
Questa
prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova per iscritto
(242), ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da
determinare l'ammissione della prova.
Art.
242 Principio di prova per iscritto
Il
principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri
e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati
provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o da altra
persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella controversia.
Art.
243 Prova contraria
La
prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante
non è figlio della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non è
figlio del marito della madre, quando risulta provata la maternità.
Sezione
III
Dell'azione
di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità
Art.
244 Termini dell'azione di disconoscimento
L'azione
di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta
nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.
Il
marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno
della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato
il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in
cui è la residenza familiare (144) se egli ne era lontano. In ogni caso, se
egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine
decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
L'azione
di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio, entro un
anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene
successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il
disconoscimento.
L'azione
può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice,
assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i
sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età
inferiore.
NOTA Il
secondo comma è stato dichiarato in parte illegittimo dalla Corte Costit.
(sentenza 134 del 2 maggio 1985).
Art.
245 Sospensione del termine
Se la
parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si
trova in stato di interdizione per infermità di mente (414), la decorrenza del
termine indicato nell'articolo precedente è sospesa, nei suoi confronti, sino a
che dura lo stato di interdizione. L'azione può tuttavia essere promossa dal
tutore.
Art. 246
Trasmissibilità dell'azione
Se il
titolare dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza averla
promossa, ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla
in sua vece:
* nel
caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti;
il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla
nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;
* nel
caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo termine decorre
dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di
ciascuno dei discendenti.
Art.
247 Legittimazione passiva
Il
presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti (Cod. Proc. Civ. 102)
necessari nel giudizio di disconoscimento.
Se una
delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con
un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere
promosso.
Se una
delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è proposta
contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.
Se il
presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei
confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza,
nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.
Art.
248 Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità.
Imprescrittibilità
L'azione
per contestare la legittimità spetta a chi dall'atto di nascita del figlio
risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.
L'azione
è imprescrittibile.
Quando
l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti
incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
Nel
giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori (Cod. Proc. Civ. 70, 102,
715).
Art.
249 Reclamo della legittimità
L'azione
per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'ha
promossa ed è morto in età minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la
maggiore età, può essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere
proposta contro entrambi i genitori, e, in loro mancanza, contro i loro eredi
(att. 121).
L'azione
è imprescrittibile riguardo al figlio.
Capo II
Della
filiazione naturale e della legittimazione
Sezione
I
Della
filiazione naturale
§1 Del
riconoscimento dei figli naturali
Art.
250 Riconoscimento
Il
figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dal
padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona
all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente
quanto separatamente.
Il
riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto
senza il suo assenso.
Il
riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire
senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il
riconoscimento.
Il
consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse
del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare
il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si
oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con
sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso
mancante.
Il
riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il
sedicesimo anno di età.
Art.
251 Riconoscimento di figli incestuosi
I figli
nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela (74) anche
soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel
secondo grado, ovvero un vincolo di affinità (78) in linea retta, non possono
essere riconosciuti (128, 278) dai loro genitori, salvo che questi al tempo del
concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato
dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità. Quando uno solo dei
genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto
solo da lui.
Il
riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del
figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Art.
252 Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima
Qualora
il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il
giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e
adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.
L'eventuale
inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori
può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse
del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi
che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché
dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In questo
caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio è
affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore.
Qualora
il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo
inserimento nella famiglia legittima è subordinato al consenso dell'altro
coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del
matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale.
E'
altresì richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia effettuato
il riconoscimento.
Art.
253 Inammissibilità del riconoscimento
In
nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio
legittimo o legittimato in cui la persona si trova.
Art.
254 Forma del riconoscimento
Il
riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una
apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad
un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto
pubblico o in un testamento (587), qualunque sia la forma di questo.
La
domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la
dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto
pubblico (2699) o in un testamento (587) importa riconoscimento, anche se la
legittimazione non abbia luogo.
Art.
255 Riconoscimento di un figlio premorto
Può
anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto in favore dei suoi
discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti.
Art.
256 Irrevocabilità del riconoscimento
Il
riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto
dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato.
Art.
257 Clausole limitatrici
E'
nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.
Art.
258 Effetti del riconoscimento
Il
riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto,
salvo i casi previsti dalla legge.
L'atto
di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni
relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte,
sono senza effetto.
Il
pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le
riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire
ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.
Art.
259-260 (abrogati)
Art.
261 Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento
Il
riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e
di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.
Art.
262 Cognome del figlio
Il
figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha
riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da
entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.
Se la
filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta
successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può
assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della
madre.
Nel
caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome
del padre.
Art.
263 Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
Il riconoscimento
può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento,
da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.
L'impugnazione
è ammessa anche dopo la legittimazione (280 e seguenti).
L'azione
è imprescrittibile.
Art.
264 Impugnazione da parte del riconosciuto
Colui
che è stato riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato
d'interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento.
Tuttavia
il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico
ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto
il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può
dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore
speciale (715).
Art.
265 Impugnazione per violenza
Il
riconoscimento può essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento
entro un anno (2964) dal giorno in cui la violenza è cessata.
Se
l'autore del riconoscimento è minore, l'azione può essere promossa entro un
anno dal conseguimento dell'età maggiore (267).
Art.
266 Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale
Il
riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione
giudiziale (414 e seguenti) dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la
revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla
data della revoca (267).
Art.
267 Trasmissibilità dell'azione
Nei
casi indicati dagli artt. 265 e 266, se l'autore del riconoscimento è morto
senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l'azione può
essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi.
Art.
268 Provvedimenti in pendenza del giudizio
Quando
è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i
provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.
§ 2
Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale
Art.
269 Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
La
paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei
casi in cui il riconoscimento è ammesso.
La
prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.
La
maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere
figlio e di colui ce fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
La sola
dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il
preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della
paternità naturale.
Art.
270 Legittimazione attiva e termine
L'azione
per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità
naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.
Se il
figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai
discendenti legittimi, legittimati o naturali (258) riconosciuti, entro due
anni dalla morte.
L'azione
promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti
legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.
Art.
271-272 (abrogati)
Art.
273 Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto
L'azione
per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità
naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che
esercita la potestà prevista dall'art. 316 o dal tutore. Il tutore però deve
chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore
speciale.
Occorre
il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha
compiuto l'età di sedici anni.
Per
l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del
giudice.
Art.
274 Ammissibilità dell'azione
L'azione
per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa
solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire
giustificata.
Sull'ammissibilità
il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso
(Cod. Proc. Civ. 125, 737) di chi intende promuovere l'azione, sentiti il
pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il
decreto si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia
anche essa in camera di consiglio.
L'inchiesta
sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere
mantenuta segreta. Al termine dell'inchiesta gli atti e i documenti della
stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle
parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso,
hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.
Il
tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o
d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in
giudizio.
Art.
275 (abrogato)
Art.
276 Legittimazione passiva
La
domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere
proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei
confronti dei suoi eredi (Cod. Proc. Civ. 102).
Alla
domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.
Art.
277 Effetti della sentenza
La
sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del
riconoscimento (258 e seguenti).
Il
giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi
patrimoniali di lui.
Art.
278 Indagini sulla paternità o maternità
Le
indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a
norma dell'art. 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.
Possono
essere ammesse dal giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo
che corrisponde a quello del concepimento (Cod. Pen. 519, 523 e seguenti).
Art.
279 Responsabilità per il mantenimento e l'educazione
In ogni
caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di
paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il
mantenimento, I'istruzione e l'educazione (580, 594). Il figlio naturale se
maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti.
L'azione
è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 274.
L'azione
può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale
nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che
esercita la potestà.
Sezione
II
Della
legittimazione dei figli naturali
Art.
280 Legittimazione
La
legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità
di figlio legittimo.
Essa
avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per
provvedimento del giudice.
Art.
281 Divieto di legittimazione
Non
possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti (251).
Art.
282 Legittimazione dei figli premorti
La
legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro
discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.
Art.
283 Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio
I figli
legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi
dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori
nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento
se questo è avvenuto dopo il matrimonio.
Art.
284 Legittimazione per provvedimento del giudice
La
legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se
corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti
condizioni:
* che
sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia
compiuto l'età indicata nel quinto comma dell'art. 250;
* che
per il genitore vi sia l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare
il figlio per susseguente matrimonio;
* che
vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e
non è legalmente separato;
* che
vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o
dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore degli anni
sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto.
La
legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o
legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli
legittimi o legittimati, se di eta superiore ai sedici anni.
Art.
285 Condizione per la legittimazione dopo la morte dei genitori
Se uno
dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di
legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare
la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel n. 2 dell'articolo
precedente.
In
questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti, e
coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti, del genitore entro
il quarto grado.
Art.
286 Legittimazione domandata dall'ascendente
La
domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto (250, 277) può in
caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di
lui, se il genitore non ha comunque espressa una volontà in contrasto con
quella di legittimare (att. 124).
Art.
287 Legittimazione in base alla procura per il matrimonio
Nei
casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando
concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la
legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere
domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non poté
essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.
Quando
i figli sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario
che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli.
Art.
288 Procedura
La
domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere
diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha
la residenza.
Il
tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle
condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di
consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) sulla domanda di legittimazione.
Il
pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione,
proporre reclamo alla Corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal
tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
In ogni
caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all'atto di
nascita del figlio.
Art.
289 Azioni esperibili dopo la legittimazione
La
legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione ordinaria
per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle
condizioni indicate nel n. 1 dell'art. 284, negli artt. 285, 286 e 287, ferma
restando la disposizione dell'art. 263.
Se
manca la condizione indicata nel n. 3 dell'art. 284 la contestazione può essere
promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l'assenso.
Art.
290 Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice
La
legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della
legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento
e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata
concessa.
Se il
provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla
data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata
dopo un anno da tale data.
Titolo
VIII
Dell'adozione
di persone maggiori di età
Capo I
Dell'adozione
di persone maggiori di età e dei suoi effetti
Art.
291 Condizioni
L'adozione
è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che
hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni
l'età di coloro che essi intendono adottare.
Quando
eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione
se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trent'anni, ferma restando la
differenza di età di cui al comma precedente.
Art.
292 Divieto di adozione per diversità di razza (abrogato)
Art.
293 Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio
I figli
nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.
Art.
294 Pluralità di adottati o di adottanti
E'
ammessa l'adozione di più persone anche con atti successivi.
Nessuno
può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano
marito e moglie.
Art.
295 Adozione da parte del tutore
Il
tutore non può adottare la persona (414) della quale ha avuto la tutela, se non
dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata
fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a
suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento (385 e seguenti).
Art.
296 Consenso per l'adozione
Per
l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando (298, 311 e
seguenti).
Se
l'adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo legale
rappresentante.
Art.
297 Assenso del coniuge o dei genitori
Per
l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del
coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente
separati.
Quando
è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli
interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga. ll rifiuto
ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente
l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potestà
o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il
tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso
per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Art.
298 Decorrenza degli effetti dell'adozione
L'adozione
produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.
Finché
il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare
il loro consenso.
Se
l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del
decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.
Gli
eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per
opporsi all'adozione.
Se
l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte
dell'adottante.
Art.
299 Cognome dell'adottato
L'adottato
assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
L'adottato
che sia figlio naturale non riconosciuto dei propri genitori assume solo il
cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa
assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che
l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato
riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il
cognome dell'adottante.
Se
l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.
Se
l'adozione è compiuta da una donna maritata, I'adottato, che non sia figlio del
marito, assume il cognome della famiglia di lei.
Art.
300 Diritti e doveri dell'adottato
L'adottato
conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine (315 e
seguenti), salve le eccezioni stabilite dalla legge.
L'adozione
non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né
tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla
legge (87).
Art.
301-303 (abrogati)
Art.
304 Diritti di successione
L'adozione
non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione (567).
I
diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle
norme contenute nel libro II (468, 536, 567).
Art.
305 Revoca dell'adozione
L'adozione
si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti (att. 352,
127).
Art.
306 Revoca per indegnità dell'adottato
La
revoca dell'adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda
dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo
coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso
loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non
inferiore nel minimo a tre anni.
Se
l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può
essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza
dell'adottato e dei suoi discendenti.
Art.
307 Revoca per indegnità dell'adottante
Quando
i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante
contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di
lui, la revoca può essere pronunziata su domanda dell'adottato.
Art.
308 (abrogato)
Art.
309 Decorrenza degli effetti della revoca
Gli
effetti dell'adozione (298 e seguenti) cessano quando passa in giudicato la
sentenza di revoca.
Se
tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto
imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla
successione dell'adottante (463 e seguenti.).
Art. 310
(abrogato)
Capo II
Delle
forme dell'adozione di persone di maggiore età
Art.
311 Manifestazione del consenso
Il
consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo,
deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui
circondario l'adottante ha la residenza.
L'assenso
delle persone indicate negli artt. 296 e 297 può essere dato da persona munita
di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata.
Art.
312 Accertamenti del tribunale
Il
tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
* se
tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
* se
l'adozione conviene all'adottando.
Art.
313 Provvedimento del tribunale
Il
tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni
altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far
luogo o non far luogo all'adozione.
L'adottante,
il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione,
possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello,
che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Art.
314 Pubblicità
Il
decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del
cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a
quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal
deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito
registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine
dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la
procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata
la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L'autorità
giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione del decreto che pronunzia
l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.
Titolo
IX
Della
potestà dei genitori
Art.
315 Doveri del figlio verso i genitori
Il
figlio (231 e seguenti) deve rispettare i genitori e deve contribuire in
relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della
famiglia finché convive con essa.
Art.
316 Esercizio della potestà dei genitori
Il
figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla
emancipazione (2, 390)
La
potestà è esercitata di comune accordo da entrambi (155, 317, 327, 343) i
genitori.
In caso
di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può
ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più
idonei.
Se
sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre
può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili (322).
Il
giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici,
suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e
dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere
di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo
a curare l'interesse del figlio.
Art.
317 Impedimento di uno dei genitori
Nel
caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile
ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata in modo
esclusivo dall'altro.
La
potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di
scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà
è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'art. 155.
Art.
317-bis Esercizio della potestà
Al
genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.
Se il
riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, I'esercizio della potestà spetta
congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le
disposizioni dell'art. 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della
potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive
con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice,
nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche
escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla
nomina di un tutore.
Il
genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione,
sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore.
Art.
318 Abbandono della casa del genitore
Il
figlio non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su
di lui la potestà né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani
senza il permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al
giudice tutelare.
Art.
319 (abrogato)
Art.
320 Rappresentanza e amministrazione
I
genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la
potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne
amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti
con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento,
possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (322).
Si
applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni
concordate, le disposizioni dell'art. 316.
I
genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al
figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad
eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di
comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali (1572) o compiere altri
atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o
compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o
utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
I
capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare,
il quale ne determina l'impiego.
L'esercizio
di una impresa commerciale (2195) non può essere continuato se non con
l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può
consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale
abbia deliberato sulla istanza (2198).
Se
sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa
potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva
la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il
conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la
rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.
Art.
321 Nomina di un curatore speciale
In
tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in
via esclusiva la potestà 1155), non possono o non vogliono compiere uno o più
atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il
giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei
parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un
curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.
Art.
322 Inosservanza delle disposizioni precedenti
Gli
atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente
titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potestà o
del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
Art.
323 Atti vietati ai genitori
I
genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all'asta pubblica,
rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei
diritti del minore.
Gli
atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono
essere annullati (1422) su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
I
genitori esercenti la potestà non possono diventare cessionari di alcuna
ragione o credito verso il minore (1261).
Art.
324 Usufrutto legale
I
genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.
I frutti
percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed
educazione dei figli.
Non
sono soggetti ad usufrutto legale:
* i
beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
* i
beni lasciati o donati (587, 769) al figlio per intraprendere una carriera,
un'arte o una professione;
* i
beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o
uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i
beni spettanti al figlio a titolo di legittima (537);
* i
beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati
nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà.
Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, I'usufrutto legale spetta
esclusivamente a lui.
Art.
325 Obblighi inerenti all'usufrutto legale
Gravano
sull'usufrutto legale gli obblighi propri dell'usufruttuario (1001).
Art.
326 Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.
L'usufrutto
legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di
esecuzione da parte dei creditori.
L'esecuzione
sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello
di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore
conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Art.
327 Usufrutto legale di uno solo dei genitori
Il
genitore che esercita in modo esclusivo la potestà è il solo titolare
dell'usufrutto legale.
Art.
328 Nuove nozze
Il
genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo
tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto
alle spese per il mantenimento, I'istruzione e l'educazione di quest'ultimo.
Art.
329 Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale
Cessato
l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio
convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma
senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono
tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.
Art.
330 Decadenza dalla potestà sui figli
Il
giudice può pronunziare la decadenza della potestà quando il genitore viola o
trascura i doveri (147; Cod. Pen. 570) ad essa inerenti o abusa dei relativi
poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale
caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio
dalla residenza familiare.
Art.
331 (abrogato)
Art.
332 Reintegrazione nella potestà
Il
giudice può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando,
cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, e escluso
ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
Art.
333 Condotta del genitore pregiudizievole ai figli
Quando
la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla
pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque
pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i
provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla
residenza familiare.
Tali
provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.
Art.
334 Rimozione dall'amministrazione
Quando
il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le
condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può
rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli,
in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.
L'amministrazione
è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.
Art.
335 Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione
Il
genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto
legale può essere riammesso dal tribunale nell'esercizio dell'una o nel godimento
dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento
(336; att. 382, 51).
Art.
336 Procedimento
I
provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso
dell'altro genitore, dei parenti (77) o del pubblico ministero e, quando si
tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il
tribunale provvede in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) assunte
informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento
e richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso
di urgente necessità il tribunale può adottare, anche di ufficio, provvedimenti
temporanei nell'interesse del figlio.
Art.
337 Vigilanza del giudice tutelare
Il
giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il
tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione
dei beni.
Art.
338-341 (abrogati)
Art.
342 Nuove nozze del genitore non ariano (abrogato)
Titolo
X
Della
tutela e dell'emancipazione
Capo I
Della
tutela dei minori
Art.
343 Apertura della tutela
Se
entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la
potestà dei genitori, si apre la tutela presso la pretura del mandamento dove è
la sede principale degli affari e interessi del minore (att. 129).
Se il
tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro mandamento, la tutela
può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.
Sezione
I
Del
giudice tutelare
Art.
344 Funzioni del giudice tutelare
Presso
ogni pretura il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed
esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.
Il
giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica
amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni
(att. 43 e seguenti).
Sezione
II
Del
tutore e del protutore
Art.
345 Denunzie al giudice tutelare
L'ufficiale
dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la
quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un
figlio di genitori ignoti, e il notaio, che, procede alla pubblicazione (620)
di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore,
devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.
Il
cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in
cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali
derivi l'apertura di una tutela.
I
parenti entro il terzo grado (76) devono denunziare al giudice tutelare il
fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui
ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona
designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto
notizia della designazione.
Art.
346 Nomina del tutore e del protutore
Il
giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della
tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore (348, 354, 360, 389).
Art.
347 Tutela di più fratelli
E'
nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari
circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi
tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un
curatore speciale.
Art.
348 Scelta del tutore
Il
giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha
esercitato per ultimo la potestà dei genitori. La designazione può essere fatta
per testamento (587-2), per atto pubblico o per scrittura privata autenticata
(2699; 2703).
Se
manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della
persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli
ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini (74, 78) del minore, i
quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
Il
giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il
minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici.
In ogni
caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile
condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore
conformemente a quanto è prescritto nell'art. 147.
(5°
comma abrogato).
Art.
349 Giuramento del tutore
Il
tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento
di esercitarlo con fedeltà e diligenza.
Art.
350 Incapacità all'ufficio tutelare
Non
possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare
dall'ufficio (att. 129):
*
coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
*
coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del
genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;
*
coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o
il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale
può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio
di lui;
*
coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da
essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
* il
fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.
Art.
351 Dispensa dall'ufficio tutelare
Sono
dispensati dall'ufficio di tutore:
*
abrogato;
* il
Presidente del Consiglio dei Ministri;
* i
membri del Sacro Collegio;
* i
Presidenti delle Assemblee legislative:
* i
Ministri Segretari di Stato.
Le
persone indicate nei nn. 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che
non intendono valersi della dispensa.
Art.
352 Dispensa su domanda
Hanno
diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare
l'esercizio della tutela (353):
* i
grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
* gli
arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
*
abrogato;
* i
militari in attività di servizio;
* chi
ha compiuto gli anni sessantacinque
* chi
ha più di tre figli minori;
* chi
esercita altra tutela;
* chi è
impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
* chi
ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico
servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.
Art.
353 Domanda di dispensa
La
domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere
presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo
che la causa di dispensa sia sopravvenuta.
Il
tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non
sia stata conferita ad altra persona.
Art.
354 Tutela affidata a enti di assistenza
La
tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti
conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal
giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore
o all'ospizio in cui questi e ricoverato (402). L'amministrazione dell'ente o
dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela
(355-2)
E'
tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando
la natura o I'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.
Art.
355 Protutore
Sono
applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa
sezione.
Non si
nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'art. 354.
Art.
356 Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore
Chi fa
una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è
soggetto alla patria potestà, può nominargli un curatore speciale per
l'amministrazione dei beni donati o lasciati.
Se il
donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve
osservare le forme stabilite dagli artt. 374 e 375 per il compimento di atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Si
applica in ogni caso al curatore speciale l'art. 384.
Sezione
III
Dell'esercizio
della tutela
Art.
357 Funzioni del tutore
Il
tutore ha la cura della persona del minore (371), lo rappresenta in tutti gli
atti civili e ne amministra i beni (362 e seguenti).
Art.
358 Doveri del minore
Il
minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o
I'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.
Qualora
se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo,
ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.
Art.
359 (abrogato)
Art.
360 Funzioni del protutore
Il
protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in
opposizione con l'interesse del tutore (380).
Se
anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice
tutelare nomina un curatore speciale.
Il
protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il
tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura
della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi
e gli atti urgenti di amministrazione.
Art.
361 Provvedimenti urgenti
Prima
che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al
giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico
ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che
possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il
patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli
(Cod. Proc. Civ. 752 e seguenti), nonostante qualsiasi dispensa.
Art.
362 Inventario
Il
tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia
della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore, nonostante
qualsiasi dispensa (363 e seguenti; att. 46-1).
L'inventario
deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la
facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono (382).
Art.
363 Formazione dell'inventario
L'inventario
si fa col ministero del cancelliere della pretura o di un notaio a ciò delegato
dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se è possibile, anche
del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due
testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.
Il
giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di
cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede
quindicimila lire.
L'inventario
è depositato presso la pretura.
Nel
verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la
sincerità.
Art.
364 Contenuto dell'inventario
Nell'inventario
si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le
carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio,
osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile (Cod. Proc.
Civ. 769 e seguenti).
Art.
365 Inventario di aziende
Se nel
patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole, si procede con
le forme usate nel commercio o nell'economia agraria alla formazione
dell'inventario dell'azienda, con l'assistenza e l'intervento delle persone
indicate nell'art. 363. Questi particolari inventari sono pure depositati
presso la pretura e il loro riepilogo e riportato nell'inventario generale.
Art.
366 Beni amministrati da curatore speciale
Il
tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore
anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale
(356). Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve
rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all'inventario generale.
Il
curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua
amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.
Art.
367 Dichiarazione di debiti o crediti del tutore
Il
tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve
esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o
il notaio hanno l'obbligo d'interpellarlo al riguardo.
Nel
caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è
interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.
In ogni
caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore
nell'inventario o nel verbale di deposito (368).
Art.
368 Omissione della dichiarazione
Se il
tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato
non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.
Qualora,
sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito,
può essere rimosso dalla tutela (384).
Art.
369 Deposito di titoli e valori
Il
tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli
oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di
credito (att. 251 e seguenti) designato dal giudice tutelare, salvo che questi
disponga diversamente per la loro custodia.
Non è
tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e
di educazione del minore e per le spese di amministrazione (357).
Art.
370 Amministrazione prima dell'inventario
Prima
che sia compiuto l'inventario, I'amministrazione del tutore deve limitarsi agli
affari che non ammettono dilazione (361).
Art.
371 Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione
Compiuto
l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il
protutore, delibera:
* sul
luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o
all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se
ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando è opportuno, I'avviso dei
parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni;
* sulla
spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per
l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito
eccedente;
* sulla
convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali,
che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.
Nel
caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione
dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del
tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare
può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa (2198; att. 38-2).
Art.
372 Investimento di capitali
I
capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere
dal tutore investiti:
* in
titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
*
nell'acquisto di beni immobili posti nello Stato;
* in
mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nello Stato, o in
obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito
fondiario;
* in
depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o
monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può
autorizzare il deposito presso altri istituti di credito (att. 251), ovvero,
per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati (att.
45-1)
Art. 373
Titoli al portatore
Se nel
patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli
convertire in nominativi (1999), salvo che il giudice tutelare disponga che
siano depositati in cauta custodia (att. 45-1).
Art.
374 Autorizzazione del giudice tutelare
Il
tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare (377; att. 45-1):
*
acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per
l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio (357);
*
riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo
di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese
necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del
suo patrimonio;
*
accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o
a condizioni;
* fare
contratti di locazione d'immobili oltre il novennio (1572) o che in ogni caso
si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
*
promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno
temuto (1171 s.), di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere
frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
Art.
375 Autorizzazione del tribunale
Il
tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale (Cod. Proc. Civ. 732):
*
alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento
(376);
*
costituire pegni o ipoteche;
*
procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
* fare
compromessi e transazioni o accettare concordati.
L'autorizzazione
è data su parere del giudice tutelare.
Art.
376 Vendita di beni
Nell'autorizzare
la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a
trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo (Cod. Proc. Civ.
734).
Quando
nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o
di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare (att. 45-1)
Art.
377 Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli
Gli
atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere
annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa
(1425 e seguenti).
Art.
378 Atti vietati al tutore e al protutore
Il
tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi
acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del
minore (1471, n. 3).
Non
possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le
cautele fissate dal giudice tutelare.
Gli
atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su
istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del
tutore e del protutore che li hanno compiuti (1425 e seguenti).
Il tutore
e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o
credito (1261) verso il minore.
Art.
379 Gratuità della tutela
L'ufficio
tutelare è gratuito.
Il
giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficolta
dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì,
se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il
tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale
responsabilità, da una o più persone stipendiate.
Art.
380 Contabilità dell'amministrazione
Il
tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne
conto ogni anno al giudice tutelare (att. 46-1).
Il
giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche
prossimo parente o affine del minore.
Art.
381 Cauzione
Il
giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del
patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone
l'ammontare e le modalità (att. 131).
Egli
può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse
prestata.
Art.
382 Responsabilità del tutore e del protutore
Il
tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon
padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato
violando i propri doveri.
Nella
stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del
proprio ufficio.
Sezione
IV
Della
cessazione del tutore dall'ufficio
Art.
383 Esonero dall'ufficio
Il
giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora
l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona
atta a sostituirlo (att. 129-2).
Art.
384 Rimozione e sospensione del tutore
Il giudice
tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di
negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto
nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti
anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.
Il
giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può
tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono
dilazione (att. 129-2).
Sezione
V
Del
rendimento del conto finale
Art.
385 Conto finale
Il
tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve
presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al
giudice tutelare. Questi può concedere una proroga (att. 46-1).
Art.
386 Approvazione del conto
Il
giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato,
ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il
conto e a presentare le loro osservazioni.
Se non
vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune
lo approva; in caso contrario nega l'approvazione (att. 45-1).
Qualora
il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice
tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati
(att. 45-3).
Art.
387 Prescrizione delle azioni relative alla tutela
Le
azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore
relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della
maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e
ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il
termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare
pronunzia sul conto stesso (386).
Le disposizioni
di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che
risulta dal conto definitivo (2941-3).
Art.
388 Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto
Nessuna
convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima
dell'approvazione del conto della tutela (596, 779).
La
convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o
aventi causa.
Art.
389 Registro delle tutele
Nel
registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a
cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina,
I'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli
inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello
stato personale o patrimoniale del minore (att. 48 e seguenti).
Dell'apertura
e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci
giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto
di nascita del minore.
Capo II
Dell'emancipazione
Art.
390 Emancipazione di diritto
Il
minore è di diritto emancipato col matrimonio.
Art.
391 (abrogato)
Art.
392 Curatore dell'emancipato
Curatore
del minore sposato con persone maggiore di età è il coniuge.
Se
entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un
unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.
Se
interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età, o lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale,
il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o
in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente
matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'art. 165.
Art.
393 Incapacità o rimozione del curatore
Sono
applicabili al curatore le disposizioni degli artt. 348 ultimo comma, 350 e 384
(att. 129-2).
Art.
394 Capacità dell'emancipato
L'emancipazione
conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono
l'ordinaria amministrazione (397, 2942).
Il
minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto
la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia
come convenuto.
Per gli
altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del
curatore (395), è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare (att. 45-1)
Per gli atti indicati nell'art. 375 I'autorizzazione, se curatore non è il
genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.
Qualora
nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un
curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'art. 320 (396; att. 45-1).
Art.
395 Rifiuto del consenso da parte del curatore
Nel
caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al
giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un
curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto, salva, se
occorre, I'autorizzazione del tribunale (att. 45-1).
Art.
396 Inosservanza delle precedenti norme
Gli
atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art. 394 possono essere
annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e
seguenti).
Sono
applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 378.
Art.
397 Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale
Il
minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del
curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e
sentito il curatore (2198; att. 100).
L'autorizzazione
può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo,
in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore
emancipato.
Il
minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale,
può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche
se estranei all'esercizio dell'impresa (394, 774; Cod. Proc. Civ. 75).
Art.
398-399 (abrogati)
Titolo
XI
Dell'affiliazione
e dell'affidamento
Art.
400 Norme regolatrici dell'assistenza dei minori
L'assistenza
dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme del presente
titolo (vedere anche Legge 4 maggio 1983, n. 184, riportata tra le Leggi
Speciali).
Art.
401 Limiti di applicazione delle norme
Le
disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di
genitori non conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre
che si trovi nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento.
Le
stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di
pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o
la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale.
Art.
402 Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza
L'istituto
di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o
assistito (406, 412), secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro
(343 e seguenti), fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in
tutti i casi nei quali l'esercizio della patria potestà o della tutela sia
impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela
all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma
dell'art. 354.
Nel
caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della patria potestà, l'Istituto
deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni
a tale esercizio.
Art.
403 Intervento della pubblica autorità a favore dei minori
Quando
il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali
insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza
o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica
autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo
sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua
protezione.
Art.
404-413 (abrogati)
Titolo
XII
Dell'infermità
di mente, dell'interdizione ed dell'inabilitazione
Art.
414 Persone che devono essere interdette
Il
maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di
abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri
interessi, devono essere interdetti (417 e seguenti).
Art.
415 Persone che possono essere inabilitate
Il
maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da
far luogo all'interdizione, può essere inabilitato (417 e seguenti, 429).
Possono
anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità (776) o per abuso abituale
di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la loro famiglia a gravi
pregiudizi economici.
Possono
infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima
infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione
dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai
propri interessi.
Art.
416 Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età
Il
minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno
della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno
in cui il minore raggiunge l'età maggiore (421).
Art.
417 Istanza d'interdizione o di inabilitazione
L'interdizione
o l'inabilitazione possono essere promosse dal coniuge, dai parenti entro il
quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero
dal pubblico ministero (85; Cod. Proc. Civ. 712).
Se
l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per
curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere
promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.
Art.
418 Poteri dell'autorità giudiziaria
Promosso
il giudizio d'interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio
l'inabilitazione per infermità di mente.
Se nel
corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni
richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di
pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio,
premessa l'istruttoria necessaria (att. 40).
Art.
419 Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori
Non si
può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto
all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando (Cod. Proc. Civ. 713 e
seguenti).
Il
giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche
d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i
parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie
informazioni.
Dopo
l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore
provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando (Cod.
Proc. Civ. 714 e seguenti).
Art.
420 Internamento definitivo in manicomio (abrogato)
Art.
421 Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione
L'interdizione
e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione
della sentenza, salvo il caso previsto dall'art. 416 (776).
Art.
422 Cessazione del tutore e del curatore provvisorio
Nella
sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi
che il tutore o il curatore provvisorio, rimanga in ufficio fino a che la
sentenza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Art.
423 Pubblicità
Il
decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza
d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura
del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni
all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di
nascita (att. 42).
Art.
424 Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato
Le
disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati
si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli
inabilitati (343 e seguenti, 390 e seguenti).
Le
stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del
tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio
dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina il
protutore provvisorio.
Nella
scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice
tutelare deve preferire il coniuge maggiore di età che non sia separato
legalmente (150 e seguenti), il padre, la madre, un figlio maggiore di età o la
persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento (587),
atto pubblico o scrittura privata autenticata (2699, 2703).
Art.
425 Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato
L'inabilitato
può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal
tribunale su parere del giudice tutelare (2198; att. 100).
L'autorizzazione
può essere subordinata alla nomina di un institore (2203 e seguenti)
Art.
426 Durata dell'ufficio
Nessuno
è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela
dell'inabilitato oltre i dieci anni, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti
o dei discendenti.
Art.
427 Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato
Gli
atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere
annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi
causa (1425 e seguenti). Sono del pari annullabili gli atti compiuti
dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina
segua la sentenza d'interdizione.
Possono
essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa
gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza
l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o
dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita
l'inabilitazione (776).
Per gli
atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della
nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo
seguente.
Art.
428 Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere
Gli
atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per
qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento
in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della
persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio
all'autore (1425 e seguenti).
L'annullamento
dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che
sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o
per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro
contraente (1425).
L'azione
si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto
è stato compiuto (2953).
Resta
salva ogni diversa disposizione di legge (120, 591, 775,1195; att. 130).
Art.
429 Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione
Quando
cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere
revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli
affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore
dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 720).
Il
giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o
dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne
il pubblico ministero.
Art.
430 Pubblicità
Alla
sentenza di rievoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'art.
423.
Art.
431 Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca
La
sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti
appena passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Tuttavia
gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono
essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in
giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Art.
432 Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione
L'autorità
giudiziaria che pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione,
non crede che l'infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare
l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo.
Si
applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo precedente.
Gli
atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti dall'inabilitato dopo
la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione, possono essere
impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.
Titolo
XIII
Degli
alimenti
Art.
433 Persone obbligate
All'obbligo
di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
* il
coniuge;
* i
figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i
discendenti prossimi, anche naturali;
* i
genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli
adottanti;
* i
generi e le nuore;
* il
suocero e la suocera;
* i fratelli
e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli
unilaterali.
Art.
434 Cessazione dell'obbligo tra affini
L'obbligazione
alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora
cessano:
*
quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
*
quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione
con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.
Art.
435 (abrogato)
Art.
436 Obbligo tra adottante e adottato
L'adottante
deve (301) gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori
legittimi o naturali di lui.
Art.
437 Obbligo del donatario
Il
donatario (769 e seguenti) è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a
prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in
riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria (770. 785).
Art.
438 Misura degli alimenti
Gli
alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è
in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Essi
devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle
condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare
quanto sia necessario per la vita dell'alimentando (660, 1881), avuto però
riguardo alla sua posizione sociale.
Il
donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel
suo patrimonio.
Art.
439 Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle
Tra
fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto
necessario.
Possono
comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di
minore.
Art.
440 Cessazione, riduzione e aumento
Se dopo
l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li
somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvede per la
cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti
possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole
dell'alimentato.
Se,
dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore
è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non può
liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto
all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.
Art.
441 Concorso di obbligati
Se più
persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti,
tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle
proprie condizioni economiche.
Se le
persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di
sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto
o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.
Se gli
obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di
somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le
circostanze.
Art.
442 Concorso di aventi diritto
Quando
o più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo
obbligato, e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di
esse, l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della
prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità
che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati
di grado ulteriore.
Art.
443 Modo di somministrazione degli alimenti
Chi
deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o
mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati (2948), o
accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.
L'autorità
giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di
somministrazione.
In caso
di urgente necessità, l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente
l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono
obbligati, salvo il regresso verso gli altri.
Art.
444 Adempimento della prestazione alimentare
L'assegno
alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente
richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.
Art.
445 Decorrenza degli alimenti
Gli
alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della
costituzione in mora dell'obbligato (1219), quando questa costituzione sia
entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale (2948).
Art.
446 Assegno provvisorio
Finché
non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il
pretore o presi dente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un
assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a
carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.
Art.
447 Inammissibilità di cessione e di compensazione
Il
credito alimentare non può essere ceduto (1260, 2751).
L'obbligo
agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando
si tratta di prestazioni arretrate.
Art.
448 Cessazione per morte dell'obbligato
L'obbligo
degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha
somministrati in esecuzione di sentenza (50, 63).
Titolo
XIV
Degli
atti dello stato civile
Art.
449 Registri dello stato civile
I
registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle
norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.
Art.
450 Pubblicità dei registri dello stato civile
I
registri dello stato civile sono pubblici.
Gli
ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che
vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
Essi
devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini
domandate dai privati.
Art.
451 Forza probatoria degli atti
Gli
atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso (2699; Cod. Proc.
Civ. 221), di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua
presenza o da lui compiuto.
Le
dichiarazioni dei comparenti fanno fede a prova contraria (2697).
Le
indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.
Art.
452 Mancanza, distruzione o smarrimento di registri
Se non
si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per
qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la
prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo.
In caso
di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento
accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita
nel comma precedente.
Art.
453 Annotazioni
Nessuna
annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è
disposta per legge ovvero non e ordinata dall'autorità giudiziaria.
Art.
454 Rettificazioni
La
rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del
tribunale passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), con la quale si ordina
all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri
o di ricevere un atto omesso, o di rinnovare un atto smarrito o distrutto.
Le
sentenze devono essere trascritte nei registri.
Art.
455 Efficacia della sentenza di rettificazione
La
sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a
domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi
furono regolarmente chiamati.
Codice
Civile
Libro
Secondo
Delle
successioni
Titolo
I
Disposizioni
generali sulle successioni
Capo I
Dell'apertura
della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità
Art.
456 Apertura della successione
La
successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del
defunto (43, 45).
Art.
457 Delazione dell'eredità
L'eredità
si devolve per legge (565 e seguenti) o per testamento (587 e seguenti).
Non si
fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte,
quella testamentaria.
Le
disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge
riserva ai legittimari (536 e seguenti).
Art.
458 Divieto di patti successori
E'
nulla ogni convenzione (1321) con cui taluno dispone della propria successione.
E' del
pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono
spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi (557-2,
679).
Art.
459 Acquisto dell'eredità
L'eredità
si acquista con l'accettazione (470 e seguenti).
L'effetto
dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione (456,
1146).
Art.
460 Poteri del chiamato prima dell'accettazione
Il
chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie (1168 e seguenti) a
tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione (1146).
Egli
inoltre può compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670) di vigilanza e di
amministrazione temporanea (486), e può farsi autorizzare dall'autorità
giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione
importa grave dispendio (Cod. Proc. Civ. 747, 748).
Non può
il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è
provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'Art. 528.
Art.
461 Rimborso delle spese sostenute dal chiamato
Se il
chiamato rinunzia all'eredità (519 e seguenti), le spese sostenute per gli atti
indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità.
Capo II
Della
capacità di succedere
Art.
462 Capacità delle persone fisiche
Sono capaci
di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura
della successione.
Salvo
prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione
chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione
si tratta (232).
Possono
inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al
tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti (643, 715, 784).
Capo
III
Dell'indegnità
Art.
463 Casi d'indegnità
E' escluso
dalla successione come indegno (466 e seguenti):
* chi
ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui
successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della
medesima (801), purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la
punibilità a norma della legge penale (Cod. Pen. 45 e seguenti);
* chi
ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale
dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio (Cod. Pen. 397, 579, 580);
* chi
ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la
reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è
stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro
le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata
dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
* chi
ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a
fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
* chi
ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe
stata regolata;
* chi
ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
Art.
464 Restituzione dei frutti
L'indegno
è obbligato a restituire i frutti (820) che gli sono pervenuti dopo l'apertura
della successione (535, 1148).
Art.
465 Indegnità del genitore
Colui
che è escluso per indegnità dalla successione (463) non ha sui beni della
medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di
amministrazione che la legge accorda ai genitori (320 e seguenti).
Art.
466 Riabilitazione dell'indegno
Chi è
incorso nell'indegnità (463) è ammesso a succedere quando la persona, della cui
successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con
testamento (587, 2699).
Tuttavia
l'indegno non espressamente abilitato, se e stato contemplato nel testamento
quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere
nei limiti della disposizione testamentaria.
Capo IV
Della
rappresentazione
Art.
467 Nozione
La
rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e
nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non
vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha
rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha
provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare
l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di
altro diritto di natura personale.
Art.
468 Soggetti
La
rappresentazione ha luogo, nella linea retta (75) a favore dei discendenti dei
figli legittimi (23 i e seguenti), legittimati (280 e seguenti) e adottivi (291
e seguenti), nonché dei discendenti dei figli naturali (250 e seguenti) del
defunto, e, nella linea collaterale (75), a favore dei discendenti dei fratelli
e delle sorelle del defunto.
I
discendenti (467) possono succedere per rappresentazione anche se hanno
rinunziato (519 e seguenti) all'eredità della persona in luogo della quale
subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
Art.
469 Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione
La
rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei
discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
La
rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe (564-3).
Quando
vi e rappresentazione la divisione si fa per stirpi (726-2).
Se uno
stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in
ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.
Capo V
Dell'accettazione
dell'eredità
Sezione
I
Disposizioni
generali
Art.
470 Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio
d'inventariobr> L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o
col beneficio d'inventario (484 e seguenti).
L'accettazione
col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore
(634).
Art.
471 Eredità devolute a minori o interdetti
Non si
possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col
beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli artt. 321 e 374.
Art.
472 Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati
I
minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare l'eredità, se non col
beneficio d'inventario, osservate le disposizioni dell'Art. 394.
Art.
473 Eredità devolute a persone giuridiche
L'accettazione
delle eredità devolute alle persone giuridiche non può farsi che col beneficio
d'inventario, osservate le disposizioni della legge circa l'autorizzazione
governativa (17).
Questo
articolo non si applica alle società (2247).
Art.
474 Modi di accettazione
L'accettazione
può essere espressa o tacita.
Art.
475 Accettazione espressa
L'accettazione
e espressa quando, in un atto pubblico (2699) o in una scrittura privata
(2702), il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto
il titolo di erede (2648).
E nulla
la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
Parimenti
è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.
Art.
476 Accettazione tacita
L'accettazione
è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone
necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di
fare se non nella qualità di erede (527).
Art.
477 Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione
La
donazione, la vendita (1542) o la cessione, che il chiamato all'eredità faccia
dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad
alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità.
Art.
478 Rinunzia che importa accettazione
La
rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a
favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.
Art.
479 Trasmissione del diritto di accettazione
Se il
chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si
trasmette agli eredi.
Se
questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta
l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre
vi rimane estraneo chi ha rinunziato (521).
La
rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che
al medesimo è devoluta.
Art.
480 Prescrizione
Il
diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni (2946).
Il
termine decorre dal giorno dell'apertura della successione (456) e, in caso
d'istituzione condizionale (633 e seguenti), dal giorno in cui si verifica la
condizione (2935). Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata
accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto
ereditario e venuto meno.
Art.
481 Fissazione di un termine per l'accettazione
Chiunque
vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine (Cod.
Proc. Civ. 749) entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia
all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione,
il chiamato perde il diritto di accettare (488).
Art.
482 Impugnazione per violenza o dolo
L'accettazione
dell'eredità si può impugnare quando e effetto di violenza o di dolo (1434 e
seguenti).
L'azione
si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato
scoperto il dolo (1442).
Art.
483 Impugnazione per errore
L'accettazione
dell'eredità non si può impugnare se è viziata da errore.
Tuttavia,
se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo
dell'accettazione, l'erede (662 e seguente) non è tenuto a soddisfare i legati
scritti in esso oltre il valore dell'eredità, o con pregiudizio della porzione
legittima che gli e dovuta (536 e seguenti). Se i beni ereditari non bastano a
soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in
altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero,
contro di loro è data azione di regresso.
L'onere
di provare il valore dell'eredità incombe all'erede (2697).
Sezione
II
Del
beneficio d'inventario
Art.
484 Accettazione col beneficio d'inventario
L'accettazione
col beneficio d'inventario (490 e seguenti, 2830) si fa mediante dichiarazione,
ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si
è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato
nella stessa pretura (att. 52, 53).
Entro
un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del
cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è
aperta la successione.
La
dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme
prescritte dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
Se
l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure
menzionarsi la data in cui esso e stato compiuto.
Se
l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha
redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione
della data in cui esso è stato compiuto.
Art.
485 Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni
Il
chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo e nel possesso di beni
ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della
successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo
ha cominciato ma non e stato in grado di completarlo, può ottenere dal pretore
del luogo in cui si e aperta la successione una proroga che, salvo gravi
circostanze, non deve eccedere i tre mesi (Cod. Proc. Civ. 7494).
Trascorso
tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità
è considerato erede puro e semplice.
Compiuto
l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma
dell'Art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento
dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità.
Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e
semplice.
Art.
486 Poteri
Durante
i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per
deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'Art. 460,
può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità.
Se non
compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità affinche la
rappresenti in giudizio (Cod. Proc. Civ. 78-80).
Art.
487 Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni
Il
chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la
dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario, fino a che il diritto di
accettare non e prescritto.
Quando
ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi
dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a
norma dell'Art. 485; in mancanza, e considerato erede puro e semplice.
Quando
ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa
deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario;
in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.
Art.
488 Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziariabr> Il
chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia
stato assegnato un termine a norma dell'Art. 481, deve, entro detto termine,
compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, è
considerato erede puro e semplice.
L'autorità
giudiziaria può accordare una dilazione (Cod. Proc. Civ. 749-4).
Art.
489 Incapaci
I
minori, gli interdetti e gli inabilitati (414 e seguente) non s'intendono
decaduti dal beneficio d'inventario (471, 472), se non al compimento di un anno
dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione,
qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente
Sezione.
Art.
490 Effetti del beneficio d'inventario
L'effetto
del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del
defunto da quello dell'erede (2941, n. 5). Conseguentemente:
*
l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva
verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte
(448);
*
l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il
valore dei beni a lui pervenuti (564, 1203);
* i
creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario
di fronte ai creditori dell'erede. Essi però non sono dispensati dal domandare
la separazione dei beni, secondo le disposizioni del Capo seguente, se vogliono
conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio
d'inventario o vi rinunzi.
Art.
491 Responsabilità dell'erede nell'amministrazione
L'erede
con beneficio d'inventario non risponde dell'amministrazione dei beni ereditari
se non per colpa grave.
Art.
492 Garanzia
Se i
creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea
garanzia (1179; Cod. Proc. Civ. 750) per il valore dei beni mobili compresi
nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che
sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.
Art.
493 Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione
L'erede
decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni
ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione
scritte dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti).
Per i
beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla
dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.
Art.
494 Omissioni o infedeltà nell'inventario
Dal
beneficio d'inventario decade l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare
nell'inventario beni appartenenti all'eredità, o che ha denunziato in mala
fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti (527).
Art.
495 Pagamento dei creditori e legatari
Trascorso
un mese dalla trascrizione prevista nell'Art. 484 o dall'annotazione disposta
nello stesso articolo per il caso che l'inventario sia posteriore alla
dichiarazione, l'erede, quando creditori o legatari non si oppongono (2906) ed
egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell'Art. 503, paga i
creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di
poziorità (2741).
Esaurito
l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di
regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al
testatore (649), nei limiti del valore del legato.
Tale
diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il
credito sia anteriormente prescritto (2934 e seguenti).
Art.
496 Rendimento del conto
L'erede
ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai
legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede (Cod. Proc. Civ.
263 e seguenti, 747 e seguente.; att. Cod. Proc. Civ. 109, 178).
Art.
497 Mora nel rendimento del conto
L'erede
non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato
costituito in mora (1219) a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a
quest'obbligo.
Dopo la
liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni
se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.
Art.
498 Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione
Qualora
entro il termine indicato nell'Art. 495 gli sia stata notificata opposizione da
parte di creditori o di legatari, l'erede non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere
alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari.
A tal
fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a
mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione (456), invitare i
creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio
stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.
L'invito
è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il
domicilio o la residenza ed e pubblicato nel foglio degli annunzi legali della
provincia.
Art.
499 Procedura di liquidazione
Scaduto
il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito,
l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività
ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l'alienazione
ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si
estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l'acquirente
non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al
pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma
seguente.
L'erede
forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione. I creditori
sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione (2741 e seguenti).
Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a
prelazione l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi
crediti. Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella
liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie (649), sulla somma che
residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli
altri legatari.
Art.
500 Termine per la liquidazione
L'autorità
giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un
termine all'erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato
di graduazione (Cod. Proc. Civ. 749).
Art.
501 Reclami
Compiuto
lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e
legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla
pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della
provincia. Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa
pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.
Art.
502 Pagamento dei creditori e dei legatari
Divenuto
definitivo lo stato di graduazione (501) o passata in giudicato la sentenza che
pronunzia sui reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in
conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro
l'erede (Cod. Proc. Civ. 474).
La
collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori
posteriori, sempre che questi diano cauzione (1179).
I
creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede
solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei
legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in
tre anni dal giorno in cui lo stato e divenuto definitivo o è passata in
giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia
anteriormente prescritto.
Art.
503 Liquidazione promossa dall'erede
Anche
quando non vi e opposizione di creditori o di legatari, l'erede può valersi
della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti (att. 132).
Il
pagamento fatto a creditori privilegiati ipotecari non impedisce all'erede di
valersi di questa procedura.
Art.
504 Liquidazione nel caso di più eredi
Se vi
sono più eredi con beneficio d'inventario, ciascuno può promuovere la
liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi al notaio nel termine che
questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si
presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.
Art.
505 Decadenza dal beneficio
L'erede
che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'Art. 498 o non
compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito
dall'Art. 500, decade dal beneficio d'inventario.
Parimenti
decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto dall'Art. 503
dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue
pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il
termine che gli è stato prefisso a norma dell'Art. 500.
La
decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori
privilegiati o ipotecari. In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario
può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.
Art.
506 Procedure individuali
Eseguita
la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'Art. 498, non possono essere
promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere
continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento
dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo
stato di graduazione previsto dall'Art. 499.
I
crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio del termine,
quando il credito e munito di garanzia reale (2747, 2796, 2808) su beni la cui
alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia
stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.
Dalla
data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal terzo comma
dell'Art. 498 e sospeso il decorso degl'interessi dei crediti chirografari. I
creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento
degli interessi sugli eventuali residui.
Art. 507
Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari
L'erede,
non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le
dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione,
può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari.
A tal
fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'Art. 498, dare avviso ai creditori
e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza (43); deve iscrivere
la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni (att. 52, 53),
annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell'Art.
484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in
cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati
i beni mobili (2663).
Dal
momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di
disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto rispetto
ai creditori e ai legatari (2649). L'erede deve consegnare i beni al curatore
nominato secondo le norme dell'articolo seguente. Eseguita la consegna, egli
resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari (1177, 2930).
Art.
508 Nomina del curatore
Trascritta
la dichiarazione di rilascio, il pretore del luogo dell'aperta successione, su
istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina
un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli artt. 498
e seguenti.
Il
decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni (att.
52, 53).
Le
attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i
creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione, spettano
all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati,
nei limiti determinati dal terzo comma dell'Art. 502.
Art.
509 Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari
Se,
dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di
credito, l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario, ma nessuno
dei creditori o legatari la fa valere, il pretore del luogo dell'aperta
successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e
coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un
curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le
norme degli artt. 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal
beneficio non può più essere fatta valere.
Il
decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni (att.
52, 53), annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma
dell'Art. 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi
dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i
beni mobili (2663).
L'erede
perde l'amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore. Gli
atti di disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di nomina
del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari (2649).
Art.
510 Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamatibr> L'accettazione
con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri,
anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto
la dichiarazione.
Art.
511 Spese
Le
spese dell'apposizione dei sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguente),
dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio
d'inventario sono a carico dell'eredità.
Capo VI
Della
separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede
Art.
512 Oggetto della separazione
La
separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il
soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari
che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede (490).
Il
diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre
garanzie (2741, 2772) sui beni del defunto.
La
separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di
soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.
Art.
513 Separazione contro i legatari di specie
I
creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni
che formano oggetto di legato di specie (649).
Art.
514 Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti
I creditori
e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi
sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno
esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe
stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti.
Fuori
di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con
coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non e
stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per
determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si
considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non
separatisti (att. 54). Quando la separazione è esercitata da creditori e
legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche
accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti
di fronte ai legatari separatisti (756).
Restano
salve in ogni caso le cause di prelazione (2741 e seguenti).
Art.
515 Cessazione della separazione
L'erede
può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e
dando cauzione (1179) per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da
condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato.
Art.
516 Termine per l'esercizio del diritto alla separazione
Il
diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi
dall'apertura della successione.
Art.
517 Separazione riguardo ai mobili
Il
diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda
giudiziale. La domanda si propone con ricorso al pretore del luogo dell'aperta
successione, il quale ordina l'inventario, se non e ancora fatto, e dà le
disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.
Riguardo
ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende
soltanto il prezzo non ancora pagato.
Art.
518 Separazione riguardo agli immobili
Riguardo
agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla separazione
si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei
beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le
ipoteche (2827 e seguenti), indicando il nome del defunto e quello dell'erede,
se è conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di
separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo.
Le
iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi,
prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed
iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori.
Alle
iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche
(2808 e seguenti).
Capo
VII
Della
rinunzia all'eredità
Art.
519 Dichiarazione di rinunzia
La
rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal
cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e
inserita nel registro delle successioni (att. 52, 53, 133). La rinunzia fatta gratuitamente
a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante
non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le
forme indicate nel comma precedente.
Art.
520 Rinunzia condizionata, a termine o parziale
E'
nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte (475).
Art.
521 Retroattività della rinunzia
Chi
rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
Il
rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui
fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile (556), salve le
disposizioni degli artt. 551 e 552.
Art.
522 Devoluzione nelle successioni legittime
Nelle
successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che
avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione (467 e
seguenti) e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'Art. 571. Se il
rinunziante e solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso
che egli mancasse.
Art.
523 Devoluzione nelle successioni testamentarie
Nelle
successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione
(688) e se non ha luogo il diritto di rappresentazione (4672), la parte del
rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'Art. 674, ovvero si devolve
agli eredi legittimi a norma dell'Art. 677.
Art.
524 Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori
Se
taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori,
questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del
rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla
concorrenza dei loro crediti (2652, 2740). Il diritto dei creditori si
prescrive in cinque anni dalla rinunzia (2934 e seguenti).
Art.
525 Revoca della rinunzia
Fino a
che il diritto di accettare l'eredità non e prescritto (480) contro i chiamati
che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata
acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da
terzi sopra i beni dell'eredità.
Art.
526 Impugnazione per violenza o dolo
La
rinunzia all'eredità si può impugnare solo se è l'effetto di violenza o di dolo
(1434 e seguenti).
L'azione
si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o e stato
scoperto il dolo (1442).
Art.
527 Sottrazione di beni ereditari
I
chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità
stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e
semplici, nonostante la loro rinunzia.
Capo
VIII
Dell'eredità
giacente
Art.
528 Nomina del curatore
Quando
il chiamato non ha accettato l'eredità e non e nel possesso di beni ereditari
(458 e seguenti), il pretore del mandamento in cui si e aperta la successione,
su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore
dell'eredità.
Il
decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e pubblicato per
estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro
delle successioni (att. 52, 53).
Art.
529 Obblighi del curatore
Il
curatore e tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e
promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima,
ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di
credito designato dal pretore il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae
dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della
propria amministrazione.
Art.
530 Pagamento dei debiti ereditari
Il
curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa
autorizzazione del pretore (Cod. Proc. Civ. 783).
Se però
alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può
procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità
secondo le norme degli artt. 498 e seguenti (att. 134-2).
Art.
531 Inventario, amministrazione e rendimento dei conti
Le
disposizioni della Sezione II del Capo V di questo Titolo, che riguardano l'inventario,
l'amministrazione e il rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio
d'inventario, sono comuni al curatore dell'eredità giacente, esclusa la
limitazione della responsabilità per colpa (491).
Art.
532 Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità
Il
curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata.
Art.
533 Nozione
L'erede
può (2652, 2690) chiedere il riconoscimento della qualità ereditaria contro
chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza
titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
L'azione
è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni
(1158 e seguenti).
Art.
534 Diritti dei terzi
L'erede
può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o
senza titolo. Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a
titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di avere
contrattato in buona fede.
La
disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni
mobili iscritti nei pubblici registri, se l'acquisto a titolo di erede (2648) e
l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla
trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla
trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente (2652, n. 7).
Art.
535 Possessore di beni ereditari
Le
disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni
ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i
miglioramenti e le addizioni (1148 e seguenti).
Il
possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa
dell'eredità, è solo obbligato a restituire all'erede il prezzo o il
corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto,
l'erede subentra nel diritto di conseguirlo (2038).
E
possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni
ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se
l'errore dipende da colpa grave (1147).
Capo IX
Dei
legittimari
Sezione
I
Dei
diritti riservati ai legittimari
Art.
536 Legittimari
Le
persone a favore delle quali la legge riserva (457, 549) una quota di eredità o
altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli
naturali, gli ascendenti legittimi.
Ai
figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
A
favore dei discendenti (77) dei figli legittimi o naturali, i quali vengono
alla successione in luogo di questi (467), la legge riserva gli stessi diritti
che sono riservati ai figli legittimi o naturali.
Art.
537 Riserva a favore dei figli legittimi e naturali
Salvo
quanto disposto dall'Art. 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo
o naturale (459, 231, 573), a questi è riservata la metà del patrimonio.
Se i
figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti
uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.
I figli
legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione
spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione
decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali.
Art.
538 Riserva a favore degli ascendenti legittimi
Se chi
muore non lascia figli legittimi né naturali, ma ascendenti legittimi, a favore
di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall' Art.
544.
In caso
di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i
criteri previsti dall'Art. 569.
Art.
539 (abrogato)
Art.
540 Riserva a favore del coniuge
A
favore del coniuge (459) è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge,
salve le disposizioni dell'Art. 542 per il caso di concorso con i figli.
Al
coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di
abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (144), e di uso sui mobili
che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Tali
diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia
sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed
eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Art.
541 (abrogato)
Art.
542 Concorso di coniuge e figli
Se chi
muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale (459, 231,
258) a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo
spetta al coniuge.
Quando
i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente
riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio
del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata
in parti uguali. Si applica il terzo comma dell'Art. 537.
Art.
543 (abrogato)
Art.
544 Concorso di ascendenti legittimi e coniuge
Quando
chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali, ma ascendenti
legittimi e il coniuge (459), a quest'ultimo è riservata la metà del
patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.
In caso
di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del
precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti
dall'Art. 569.
Art.
545-547 (abrogati)
Art.
548 Riserva a favore del coniuge separato
Il
coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in
giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), ai sensi del secondo comma dell' Art. 151, ha
gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge cui è stata
addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto
ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva
degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle
sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è
comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La
medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata
addebitata ad entrambi i coniugi.
Art.
549 Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari
Il
testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai
legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel Titolo IV di questo
libro (733 e seguenti).
Art.
550 Lascito eccedente la porzione disponibile
Quando
il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia (1872) il cui
reddito eccede quello della porzione disponibile (556), i legittimari (536), ai
quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa,
hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare (1350) la nuda
proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario,
conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede (588).
La
stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda
proprietà di una parte eccedente la disponibile.
Se i
legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perché la disposizione
testamentaria abbia esecuzione.
Le
stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita o della nuda
proprietà è stato disposto con donazione.
Art.
551 Legato in sostituzione di legittima
Se a un
legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può
rinunziare al legato (649 e seguenti) e chiedere la legittima.
Se
preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento,
nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non
acquista la qualità di erede (588). Questa disposizione non si applica quando
il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere
il supplemento.
Il
legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se
però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al
legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.
Art.
552 Donazione e legati in conto di legittima
Il
legittimario che rinunzia all'eredità (519 e seguenti), quando non si ha
rappresentazione (467), può sulla disponibile ritenere le donazioni o
conseguire i legati a lui fatti (521-2); ma quando non vi è stata espressa
dispensa dall'imputazione (564-2), se per integrare la legittima spettante agli
eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni (554 e
seguenti), restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla
disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario
accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a
quest'ultimo.
Sezione
II
Della
reintegrazione della quota riservata ai legittimari
Art.
553 Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimaribr>
Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione
legittima (457), nel concorso di legittimari con altri successibili, le
porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei
limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata (537 e seguenti) ai
legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'Art. 564,
quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.
Art.
554 Riduzione delle disposizioni testamentarie
Le
disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre
sono soggette a riduzione (557 e seguenti) nei limiti della quota medesima
(2652).
Art.
555 Riduzione delle donazioni
Le
donazioni (809, 1923), il cui valore eccede la quota della quale il defunto
poteva disporre (172), sono soggette a riduzione fino alla quota medesima (att.
135).
Le
donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è
stato disposto per testamento.
Art.
556 Determinazione della porzione disponibile
Per
determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma
una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte,
detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia
stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in
base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 e sull'asse così formato si
calcola la quota ii cui il defunto poteva disporre (537 e seguenti, 737; att.
135-2).
Art.
557 Soggetti che possono chiedere la riduzione
La
riduzione delle donazioni (809) e delle disposizioni lesive della porzione di
legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o
aventi causa (537 e seguenti).
Essi
non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante né con
dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione (458).
I
donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non
possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il
legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio
d'inventario (484 e seguenti).
Art.
558 Modo di ridurre le disposizioni testamentarie
La
riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza
distinguere tra eredi e legatari.
Se il
testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a
preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il
valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai
legittimari.
Art.
559 Modo di ridurre le donazioni
Le
donazioni (809) si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle
anteriori.
Art.
560 Riduzione del legato o della donazione d'immobili
Quando
oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile (812), la
riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per
integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente (720).
Se la
separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha
nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile,
l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di
conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il
quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando
in danaro i legittimari.
Il
legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile,
purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e
della quota che gli spetta come legittimario.
Art.
561 Restituzione degli immobili
Gli
immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o
ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il
disposto del n. 8 dell'Art. 2652. La stessa disposizione si applica per i
mobili iscritti in pubblici registri (2683, 2690).
I
frutti (820) sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale
(1148).
Art.
562 Insolvenza del donatario soggetto a riduzione
Se la
cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o
se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro
l'acquirente, e il donatario è in tutto o in parte insolvente (2652), il valore
della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa
ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e
dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.
Art.
563 Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzionebr> Se i
donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi
gli immobili donati, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del
donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui
si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili
(2652, n. 8).
L'azione
per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle
alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche
essere richiesta la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione,
salvi gli effetti del possesso di buona fede (1153 e seguenti).
Il
terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose
donate pagando l'equivalente in danaro.
Art.
564 Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione
Il
legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario (484 e
seguenti) non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che
le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi,
ancorché abbiano rinunziato all'eredità. Questa disposizione non si applica
all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto (439
e seguenti).
In ogni
caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni
testamentarie, deve imputare (737 e seguenti) alla sua porzione legittima le
donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente
dispensato (553; att. 1352).
Il
legittimario che succede per rappresentazione (467 e seguenti) deve anche
imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo
ascendente (740; att. 1352).
La
dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori. Ogni cosa, che, secondo
le regole contenute nel Capo II del Titolo IV di questo libro, è esente da
collazione, è pure esente da imputazione.
Titolo
II
Delle
successioni legittime
Art.
565 Categorie dei successibili
Nella
successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi
e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e
allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente Titolo.
Capo I
Della
successione dei parenti
Art.
566 Successione dei figli legittimi e naturali
Al
padre ed alla madre succedono (459) i figli legittimi e naturali, in parti
uguali.
Si
applica il terzo comma dell'Art. 537.
Art.
567 Successione dei figli legittimati e adottivi
Ai
figli legittimi sono equiparati i legittimati (280 e seguenti) e gli adottivi
(291 e seguenti, 309, 314-326).
I figli
adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante (300-2).
Art.
568 Successione dei genitori
A colui
che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti (467 e
seguenti), succedono (459) il padre e la madre in eguali porzioni, o il
genitore che sopravvive.
Art.
569 Successione degli ascendenti
A colui
che muore senza lasciare prole, ne genitori, ne fratelli o sorelle o loro
discendenti (467 e seguenti), succedono per una metà gli ascendenti della linea
paterna e per l'altra meta gli ascendenti della linea materna.
Se però
gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino
senza distinzione di linea.
Art.
570 Successione dei fratelli e delle sorelle
A colui
che muore senza lasciare prole, né genitori, ne altri ascendenti, succedono
(459) i fratelli e le sorelle in parti uguali.
I
fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che
conseguono i germani.
Art.
571 Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle
Se coi
genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del
defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in
nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore
della metà.
Se vi
sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della
quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la
quota della metà in favore di questi ultimi. Se entrambi i genitori non possono
o non vogliono (463, 521) venire alla successione, e vi sono ulteriori
ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'Art. 569, la
quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.
Art.
572 Successione di altri parenti
Se alcuno
muore senza lasciare prole, ne genitori, né altri ascendenti, ne fratelli o
sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei
parenti prossimi (76), senza distinzione di linea.
La
successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado (77, 586).
Art.
573 Successione dei figli naturali
Le
disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando
la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata (250 e
seguenti), salvo quanto è disposto dall'Art. 580.
Art.
574-576 (abrogati)
Art.
577 Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo
genitore
Il
figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che
non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia ne coniuge,
ne discendenti o ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri
parenti legittimi entro il terzo grado (Articolo dichiarato illegittimo dalla
Corte Costit., con Sent. 14 aprile 1969, n. 79).
Art.
578 Successione dei genitori al figlio naturale
Se il
figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è devoluta
a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato
figlio (250 e seguenti).
Se è
stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredità spetta
per metà a ciascuno di essi. Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio
(280 e seguenti), l'altro è escluso dalla successione.
Art.
579 Concorso del coniuge e dei genitori
Se al figlio
naturale morto senza lasciar prole, ne genitori, sopravvive il coniuge,
l'eredità si devolve per intero al medesimo.
Se vi
sono genitori, l'eredita è devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro
terzo ai genitori (538).
Art.
580 Diritti dei figli naturali non riconoscibili
Ai
figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla
educazione, a norma dell'Art. 279, spetta un assegno vitalizio pari
all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero
diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.
I figli
naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione
dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a
scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.
Capo II
Della
successione del coniuge
Art.
581 Concorso del coniuge con i figli
Quando
con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e
naturali (257), il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione
concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.
Art.
582 Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorellebr> Al
coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti
legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali (459), ovvero con gli
uni e con gli altri. In questo ultimo caso la parte residua è devoluta agli
ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'Art. 571,
salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità.
Art.
583 Successione del solo coniuge
In
mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle,
al coniuge si devolve tutta l'eredità.
Art.
584 Successione del coniuge putativo
Quando
il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al
coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle
disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo
comma dell'Art. 540.
Egli è
però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è
legata da valido matrimonio al momento della morte.
Art.
585 Successione del coniuge separato